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"Pronto il correttivo per il decreto sicurezza"
fonte il Sole 24 ore, M. Bellinazzo / Sicurezza sul lavoro
23/07/2009 - Definite le modifiche alla sicurezza del lavoro. Il correttivo sarà portato al Consiglio dei ministri del 31 luglio come ha annunciato ieri il ministro del Welfare Maurizio Sacconi. Dunque, con due settimane di anticipo sulla scadenza della delega (a metà agosto), Palazzo Chigi varerà la nuova disciplina per la tutela della salute dei lavoratori. Nel provvedimento sono state accolte molte delle osservazioni formulate da Regioni, parti sociali e opposizione, come sulla cosiddetta norma-salvamanager. La responsabilità del datore di lavoro sarà limitata – come chiarisce la relazione di accompagnamento al correttivo – «a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere evitate dal datore di lavoro neppure comportandosi in maniera diligente». La data "certa" del documento di valutazione dei rischi sarà assicurata poi dalla sottoscrizione del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente. La valutazione dello stress lavoro-correlato (pur essendo in vigore già dal 15 maggio 2009) dovrà essere effettuata secondo le indicazioni fornite dalla commissione consultiva del Lavoro «entro e non oltre il 31 dicembre 2009». Dovranno altresì essere presi in esame i rischi connessi ai contratti atipici eventualmente adottati nell'azienda. Viene meno il divieto delle visite preassuntive. Sono state ritoccate, inoltre, alcune norme del decreto legislativo 81/08 per le quali si erano palesate difficoltà applicative. Per esempio la norma che equipara il volontario al lavoratore subordinato, senza considerarne le peculiarità e penalizzando le associazioni di settore. Tra le direttrici seguite nella riscrittura del testo unico (per le altre novità si veda la scheda a fianco) c'è il potenziamento degli organismi paritetici che, tra le altre cose, avranno il compito di verificare l'adozione in azienda dei modelli di organizzazione rilasciando una "certificazione" della quale gli organi di vigilanza dovranno tener conto (nel senso che dovranno dirigersi nelle ispezioni soprattutto verso le realtà sprovviste del via libera delle parti sociali). Il correttivo rivisita infine le sanzioni previste dal testo unico proporzionandole al rischio di impresa e ai compiti effettivamente svolti dai diversi soggetti, mentre scatteranno sanzioni solo amministrative per infrazioni solo di tipo formale. Confermato il solo arresto (senza l'ammenda in alternativa) in due ipotesi: per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'attività; e per l'omessa valutazione del rischio nelle aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. Più in generale l'arresto è mantenuto agli attuali livelli, mentre le ammende sono state incrementate rispetto alla «626» del '94 in base all'indice Istat, in modo da renderle tendenzialmente pari alla metà rispetto all'ammontare oggi previsto.
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