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"Sicurezza, gli atipici più tutelati"
fonte Italia Oggi, D. Cirioli / Sicurezza sul lavoro
01/08/2009 -
Tutela ad hoc per pmi e - lavoratori flessibili. Il datore di lavoro sarà obbligato a riservare attenzione specifica ai lavoratori atipici e a quelli temporanei in sede di valutazione dei rischi, e a garantire adeguate forme di formazione e informazione. È quanto prevede, tra l'altro, il decreto correttivo del T. u. sicurezza lavoro (dlgs n. 81/2008), licenziato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri. Il provvedimento, tra l'altro, ridefinisce il quadro normativo in considerazione delle caratteristiche e delle realtà delle piccole e medie imprese anche per offrire una migliore tutela alle forme di lavoro flessibili.
Riforma della riforma Il decreto correttivo lima il dlgs n. 81/2008, senza carattere innovativo, dovendo rispettare i principi e criteri direttivi della legge delega n. 123/2007. Due gli obiettivi fondamentali. Primo: correggere gli errori materiali e tecnici presenti nel primo provvedimento, in vigore, composto di 306 articoli e molti allegati, che hanno dato luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative. Secondo: superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune che si sono evidenziate nei primi mesi di applicazione delle nuove regole. Tra l'altro, il correttivo elimina l'equiparazione oggi esistente tra lavoratori subordinati e lavoratori volontari, garantendo a questi ultimi una tutela rafforzata mediante, tra l'altro, l'estensione del diritto d'informazione sui rischi del lavoro.
Le principali novità Il nuovo corpo normativo è stato ridefinito in considerazione delle realtà e delle ca-ratteristiche delle piccole e medie imprese, nonché delle peculiarità delle forme di la-voro atipico e temporaneo. A queste ultime, in particolare, è attribuita in concreto una particolare tutela, che parte dall'obbligo del datore di lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio, con ogni conseguenza in termini di maggiore informazione e di formazione nei loro confronti. In un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi in settori a particolare rischio infortunistico, in modo tale che in essi possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema comincerà a operare nel settore edile per mezzo dell’istituzione di una «patente», strumento che utilizzerà un criterio certo e semplice (appunto i «punti patente») per verificare l’idoenità tecnico- professionale delle imprees o dei lavoratori autonomi edili. Tale idoneità verrà valutata in considerazione di elementi quali l’effettuazione delle attività di formazione e l’assenza di sanzioni emesse da parte degli organi di vigilanza. Altra novità, è il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le nuove norme prestano una maggiore attenzione ai profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Tra l’altro il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo documento. Dunque le imprese, specie se piccole e medie, pur essendo comunque tenute a elaborare il documento «senza sconti» quanto alla sua completezza e alla puntualità del suo aggiornamento,possono anche evitare di andare dal notaio o di munirsi di posta certificata (come la norma oggi di fatto impone), perché la data del documento potrà anche essere dimostrata dalla firma da parte di tutti coloro che, assieme al datore di lavoro, sono coinvolti in materia di salute e sicurezza (rappresentante dei lavorator, medico competente, responsabile del servizio prevenzione e protezione ecc….). Dello stesso tenore, inoltre, il superamento di una cultura meramente sanzionatoria e repressiva, prestando prevalente attenzione alla prevenzione che è fatta di maggiore formazione; migliore informazione; effettività del coordinamento interistituzionale nella programmazione delle visite ispettive; uso mirato del potere di disposizione da parte degli organi di vigilanza appositamente disciplinato nel corpus normativo. A tali scopi, il correttivo potenzia il coordinamento a livello territoriale fra i funzionari di vigilanza delle Asl e gli ispettori del lavoro consentendo a pieno titolo l'espletamento della vigiIanza da parte di entrambi gli organismi operanti a livello provinciale e regionale e, conseguentemente, ampliando le possibilità concrete di intervento ispettivo attraverso il migliore utilizzo del rispettivo personale.
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