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"Sicurezza lavoro rivisitata"

fonte Italia Oggi, D. Sisto / Sicurezza sul lavoro

11/09/2009 - Il governo ha emanato il dlgs 106/2009 in modifica al dlgs 81/2008, ritoccando una moltitudine di aspetti del decreto del precedente governo Prodi sulla sicurezza lavoro. Salta subito in evidenza una riduzione notevole degli importi delle sanzioni, che si attestano comunque a livelli medio – alti, in applicazione di una più corretta politica «non repressiva» verso il datore di lavoro. La questione dell’invio telematico all’Inail del nominativo dell’Rls rimane inalterata con la differenza (ben chiarita con la circolare Inail nr. 43 del 25/08/2009) che le comunicazioni telematiche, successive all’Rls eletto nel 2008, dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere eletto un Rls differente da quello precedentemente segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata all’Inail. E però opportuno rammentare la pesante sanzione prevista per il datore che non provvede, quanto prima, alla formazione dell’Rls regolarmente eletto presso gli «enti paritetici» Al contrario sembra appositamente non colmato il vuoto legislativo relativo all’inesistente sanzione, a carico del datore, per la mancata iscrizione al fondo per gli Rls Territoriali, nel caso di elezione dell’Rls chiusa senza candidati, situazione che viene da noi valutata positivamente. La questione della «data certa» sul Dvr (Documento valutazione rischi), da molti intesa correttamente come applicazione del «timbro postale» sul frontespizio (su un documento unico rilegato, timbrato e firmato sul punto di separazione di ciascuna coppia di fogli), ha previsto un ampliamento con la nuova norma. In fatti la «data certa» si può ottenere anche: (1) con l’auto invio Dvr come «posta certificata»; 2) oppure con al firma congiunta del Dvr da parte dei seguenti soggetti: datore, Rspp (responsabile servizio prevenzione protezione), o Rlst, medico competente (solo se obbligatorio). Solo se ricorrono tutti e 3 le succitate firme (o tutte e 4, se è previsto il medico) la nuova norma concede la valenza di «data certa» a un Dvr (ma sempre se ben rilegato quale «documento unico»). È utile chiarire che la «data certa» (anche tardiva) è una formalità essenziale che rende «esistente» un Dvr, che altrimenti non avrebbe alcun valore giuridico. Inoltre sono stati ripristinati i 90 gg. come termine massimo per l’elaborazione del Dvr cartaceo per un’azienda che assume per la prima volta. Fermo restando che il datore di lavoro, fin dal primo giorno di assunzione del primo lavoratore, deve comunque aver già valutato tutti i rischi, che devono essere stati oggetto della correlata formazione e informazione fatta a tutti i lavoratori. Molto importante è la modifica della legge in tema di addetti al Primo soccorso e addetti Antincendio. E stato fissato il limite massimo dei 5 lavoratori a favore del datore di lavoro che si voglia autonominare in una o entrambe le funzioni. Dai 6 lavoratori in poi sussiste l’obbligo di nomina a favore di uno o più lavoratori, con il necessario correlato svolgimento dei corsi di formazione specifici (di validità triennale). E utile ricordare che il rifiuto alla nomina, da parte di un lavoratore, è previsto solo per «giustificati motivi oggettivi».

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