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"Formulario rifiuti è scheda trasporto "

fonte Italia Oggi, E. Santi / Ambiente

06/10/2009 - Il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dal dlgs 152/2006 può essere considerato equipollente alla scheda di trasporto. Lo ha chiarito il ministero dei trasporti con la circolare n. 140 del 24 settembre 2009. La scheda di trasporto, istituita con l'art. 7-bis del dlgs 286/2005,come modificato dal Dlgs 214/2008, e definita dettagliatamente dal dm n. 554 del 30 giugno 2009, è un documento di tracciabilità della merce che consente di identificare tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. Deve essere compilato dal committente e conservato dal vettore a bordo del veicolo. l'art. 3 del dm 554/2009 prevede che è da considerarsi equipollente alla scheda di trasporto ogni documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale. tale ampia formulazione, come ha precisato il ministero dei trasporti con la circolare n.140 del 24 settembre 2009, include anche il formulario di identificazione dei rifiuti previsto dall'art. 193 del Dlgs 152/2006 e dal dm 148/1998, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti. Ai sensi della normativa vigente, peraltro, i documenti equipollenti devono comunque contenere le informazioni riguardanti il vettore, il committente, il caricatore e prprietario della merce, la tipologia e il peso della merce trasportatat e i luoghi di carico e scarico. Il formulario dei rifiuti contiene certamente i dati relativi al vettore, alla tipologia e al peso della merce, ai luoghi di carico e scarico e al produttore/detentore del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario. Pertanto, conclude il ministero, ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al dlgs 2862005, qualora non altrimenti indicato con apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del comittente, del caricatore e del proprietario della merce.

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