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"Infortuni: chi risponde dei comportamenti anomali del lavoratore?"
fonte redazione Ambiente&Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro
28/10/2009 -
Nella sentenza n. 21113 del 2 ottobre scorso la Cassazione si sofferma sul tema del rischio elettivo del lavoratore, ovvero su quelle ipotesi di infortuni causate da un comportamento considerato “abnorme”, volontario ed arbitrario del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli relativi alla normale attività lavorativa. La Cassazione sostiene che le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, devono impedire l'insorgenza di situazioni pericolose e tutelano il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli che riguardano la sua imperizia, negligenza ed imprudenza. Il datore di lavoro resta quindi responsabile dell'infortunio:
- sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive
- sia quando non accerta o vigila che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, anche quando si può riscontrare la colpa del lavoratore per il proprio incidente.
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