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"Telelavoro, ombre sulla normativa"

fonte Italia Oggi, F. Bianco / Sicurezza sul lavoro

19/11/2009 - Ancora una volta, nell'argomentare in ordine all'impianto normativo in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, non ci si può esimere dall'evidenziare come il dettato di legge, seppure ben ideato per il conseguimento di obiettivi ormai consolidati e condivisi, trovi ancora difficoltà applicative rapportandosi alle diverse realtà lavorative e quindi alle molteplici manifestazioni che il rapporto di lavoro assume sempre più frequentemente. L'avvento del dlgs 81/08, infatti, non sembra avere definitivamente chiarito i dubbi circa l'applicazione della normativa sulla sicurezza nel telelavoro, ossia quella forma di prestazione lavorativa svolta al di fuori dei tradizionali confini aziendali, con il prevalente supporto di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quasi sempre manifestandosi in una prestazione d'opera subordinata e domiciliare, il telelavoro ha rappresentato negli anni quasi una forma di esonero del datore di lavoro dall'esercizio delle responsabilità in materia di sicurezza, a fronte di un utilizzo da parte del lavoratore di apparecchiature spesso pericolose se impiegate diversamente da come imposto dalla legge. E' evidente che il problema di fondo è consistito nell'individuare il modo in cui il datore potesse esercitare le adeguate verifiche circa l'adeguatezza strutturale dei posti di lavoro e provvedere a valutarne i rischi, anche in considerazione del divieto di ispezioni domiciliari imposto con forza dallo Statuto dei Lavoratori. Riprendendo quanto disposto dall'Accordo interconfederale del 2002 e dall'Accordo - quadro europeo, relativamente a strumenti di lavoro e sicurezza sul lavoro del 2004, il Legislatore, con l'art. 3, comma10, del T.u., ha esteso l'ambito di applicazione della norma, prevedendo in particolar modo che il lavoratore consenta il controllo sulla corretta applicazione della normativa, anche attraverso ispezioni domiciliari previo preavviso, nonché l'espressa richiesta di ispezione. Tuttavia, non sembrano svaniti i dubbi sulla concreta applicazione di tali disposizioni; basti pensare a come organizzare un efficace controllo sull'uso dei Dpi (Dispositivi di protezione individuale), sull'applicazione delle misure di emergenza, sul divieto di compiere particolari e pericolose operazioni sulle apparecchiature, nonché alla concreta soluzione di problematiche organizzative, anche in relazione ad altre tematiche di natura protettiva, come l'orario di lavoro, il lavoro notturno o il lavoro durante il periodo di maternità. È evidente, quindi, seppure gli interventi di formazione e informazione possano svolgere un ruolo decisivo in tal senso, che il condivisibile orientamento del legislatore di estendere l'applicazione delle disposizioni normative anche a realtà lavorative particolari, come quelle del telelavoro, deve confrontarsi con la necessità di intervenire sull'intero impianto normativo che disciplina il rapporto di lavoro, in modo tale che il debito di sicurezza del datore sia meno gravoso in termini tecnici organizzativi ed economici.

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