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"Appalti: Durc irregolare? Si perde la cauzione"
fonte redazione insic / Edilizia
01/12/2009 - Il Consiglio di stato con sentenza n. 7522/2009 limita la partecipazione agara delle imprese con DURC irregolare.
L’impresa vincitrice di una gara di appalto, che subisce l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto a causa di anomalie contributive, perde anche la cauzione.
La cauzione ha infatti la funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’impresa nel momento in cui intende partecipare a una gara pubblica. Legittimo quindi il trasferimento del suo importo alla Stazione appaltante, se la concorrente risulta inadempiente, e le sue dichiarazioni conseguentemente mendaci: ciò ne prova la scarsa correttezza e l’inadempienza rispetto ai requisiti di gara.
Nel caso di specie, il Consiglio ha preso in esame la decisione del Tar del Trentino che aveva annullato una aggiudicazione per irregolarità contributiva. La partecipante a gara aveva contestato al Tar non solo la mancanza della gravità della violazione, essendo esigui gli importi, ed anche la non avvenuta notifica del provvedimento sanzionatorio.
Tuttavia, a seguito di un riscontro sulla veridicità delle memorie difensive, era stata riconosciuta incongruenza delle dichiarazioni, l’irregolarità contributiva ed è stato dichiarato legittimo il trasferimento della cauzione alla Stazione appaltante.
L’impresa vincitrice di una gara di appalto, che subisce l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto a causa di anomalie contributive, perde anche la cauzione.
La cauzione ha infatti la funzione di garantire la veridicità delle dichiarazioni fornite dall’impresa nel momento in cui intende partecipare a una gara pubblica. Legittimo quindi il trasferimento del suo importo alla Stazione appaltante, se la concorrente risulta inadempiente, e le sue dichiarazioni conseguentemente mendaci: ciò ne prova la scarsa correttezza e l’inadempienza rispetto ai requisiti di gara.
Nel caso di specie, il Consiglio ha preso in esame la decisione del Tar del Trentino che aveva annullato una aggiudicazione per irregolarità contributiva. La partecipante a gara aveva contestato al Tar non solo la mancanza della gravità della violazione, essendo esigui gli importi, ed anche la non avvenuta notifica del provvedimento sanzionatorio.
Tuttavia, a seguito di un riscontro sulla veridicità delle memorie difensive, era stata riconosciuta incongruenza delle dichiarazioni, l’irregolarità contributiva ed è stato dichiarato legittimo il trasferimento della cauzione alla Stazione appaltante.
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