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"Lo stress da occupazione (e da disoccupazione?) "
fonte Italia Oggi, Fabrizio Daverio / Salute
21/12/2009 - Hanno suscitato ampio dibattito i risultati esposti nel recente Convegno Sipiss sullo stress occupazionale e sui rischi psicosociali nel mondo del lavoro. Dopo l'emozione per i suicidi in Francia di alcuni dipendenti (evento, peraltro, tutto da verificare nelle componenti concrete), il convegno ha fornito un valore aggiunto specifico alle ricerche sperimentali su ampia platea, che hanno confermato l'esistenza del fenomeno. William Levati (Psicologia del lavoro e delle organizzazioni Università di Parma) ha, peraltro, raccomandato cautela in troppi facili collegamenti fra stress e lavoro e ha sottolineato come il tema dei rischi debbba comunque avere una centralità nell'organizzazione aziendale. Da più parti, si è avvertita l'esigenza di una corretta individuazione del quadro normativo, per distinguere gli ambiti di interventi di eccellenza rispetto agli standard normativi inderogabili. In effetti, è fondamentale distinguere, in tema di stress da lavoro-correlato, fra rischi e responsabiltà dell'azienda. Sul piano della valutazione dei rischi di situazioni stressanti generati dal lavoro o dall' ambito aziendale il dato normativo è ormai inequivocabile. Il dlgs 9 aprile, n.81 (art.28 dopo le recenti modifiche) impone senza riserve, sia pure con una finestra temporale ancora aperta, la valutazione dello stress lavoro-correlato. Si fa riferimento alla speciale Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, da qualche mese insediata, che dovrebbe fornire indicazioni specifiche. Assodato l'obbligo di valutazione, il dato più appariscente è la povertà di indicazioni concrete per intervenire in un campo. Diverso è il discorso della resonsabiltà delle aziende per situazioni di disagio, se non di danno o malattia, collegate allo stress da lavoro. I chiari obblighi del datore di lavoro, questi ormai sicuramente esistenti, di valutare lo stress lavoro-correlato potranno, infatti, dar luogo, in futuro, a rilevanti contenziosi per iacsi in cui lo stress da lavoro-correlato, che di per sè non è malattia, degeneri in una vera e propria situazione patologica. In questi casi gli interessati potrebbero avnzare claims sia penali (lesioni) sia civili (per il riasrcimento del danno). Ed è verosimile che i giudici li risolveranno sotto tre profili: la verifica del nesso di causaità con l'attività lavorativa e le condizioni aziendali; la verifica della effettiva valutazione rilevanti da parte dell'azienda; verifica della possibilità che l'azienda avrebbe avuto, in base alle tecniche, esperienze e conoscenze disponibili, di evitare l'evento. I temi più caldi potrebbero essere relativi alla quantità e alla qualità del lavoro. Vi è già ampia casistica in ordine a controversie basate sulla asserita eccessiva richiesta di lavoro straordinario, fattispecie diffusa anche in tempi di crisi. Qui dovrà essere verificato il limite dell'usura e della eccessiva pressione sulla persona. Ancora più attuale, infine, il tema degli obbiettivi eccessivamente sfidanti e di politiche di incentivazioni asseritamente idonee a generare eccessivo stress.
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