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"Amianto, le colpe per mancata informazione di sicurezza"

fonte redazione Ambiente & Sicurezza sul lavoro / Sicurezza sul lavoro

29/12/2009 - Con la recente sentenza n.41782/2009 la Corte Suprema rende definitiva la condanna dell’amministratore delegato della società proprietaria di uno stabilimento esercente l’attività di produzione di manufatti in amianto per il reato di omicidio colposo in danno di dodici lavoratori deceduti per asbestosi.La colpa risiederebbe nel silenzio manifestato dal responsabile su temi come quello della malattia e della morte di alcuni lavoratori dipendenti. La Corte sostiene la tesi della responsabilità oggettiva dell’amministratore per non avere vigilato sull'andamento generale della gestione di impresa e per non aver dato adempimento alle obbligazioni di garanzia della salute e della integrità dei lavoratori in quanto “secondo legge gravavano su di lui, le obbligazioni di sicurezza, la obbligazione di apprestare risorse economiche per la bonifica, la obbligazione di allontanamento degli ammalati dalla fonte morbigena, le obbligazioni di informazione sul carattere dannoso della specifica organizzazione del lavoro adottata come scelta strategica di impresa, infine la obbligazione residuale di fornire presidi personali adeguati alla protezione dei singoli lavoratori”.Quanto al fatto che l’amministratore, ai tempi dei fatti fosse in difetto di poteri specifici in ordine alla gestione dello stabilimento, ciò “è giuridicamente privo di significato a fronte della considerazione dell'insieme di obbligazioni di garanzia gravanti sull'amministratore delegato”.Quindi i giudici affermano di fatto una responsabilità non già “in relazione ad una posizione meramente formale o in relazione ad una sorta responsabilità oggettiva”, ma a “precise colpe personali” in quanto era consapevole “degli eventi mortali e delle cause di quegli eventi per via del suo diretto e personale coinvolgimento, per causa dei suoi poteri, ad attività processuali interne, a controversie giudiziali in tema di salute, o in tema di licenziamenti collegati alla materia della salute, insorte tra i lavoratori e la società”.La Cassazione conclude dunque affermando che “il non sapere di chi ha obbligo di sapere (in funzione dell'adeguato provvedere) è fattore costitutivo della colpa omissiva contestata”.

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