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"Cartelle sanitarie senza deroghe"

fonte Italia Oggi, Carla De Lellis / Sicurezza

28/12/2009 - Rischia l'arresto il medico competente che non istituisce, aggiorna e custodisce la cartella sanitaria e di rischio con riferimento ai singoli lavoratori. Per questi ultimi, parimenti, è un preciso dovere il fornire tutti i dati necessari alla compilazione e all'aggiornamento della cartella personale, dovere che risponde per all'obbligo di osservare le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale. Lo precisa il ministero del lavoro in una Faq disponobile su internet in risposta ad uno specifico quesito sui compiti del medico e sulla gestione della cartella sanitaria e di rischio. Restayling per la figura del medico competente. Il T.u. sicurezza (dlgs n. 81/08 come modificato dal dlgs n.106/2009) definisce "medico competente" il medico in possesso di uno dei titoli dei requisiti formativi professionali indicati dallo stesso T.u., nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti dalla discilplina della sicurezza sul lavoro nonchè per collaborare ai fini della valutazione dei rischi. In primo luogo, dunque, il medico competente è tenuto a collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, se necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute ed integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso consoderando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e peculiari modalità organizzative del lavoro. Sorveglianza sanitaria. Il medico competente, inoltre, deve programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria in azienda, attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. A tal fine, deve istituire, aggoirnare e custodire, sotto la propri responsabiltà, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente. Alla cessazione dell’incarico professionale, è tenuto a consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni sulla privacy (dlgs n. 196/2003), e con salvaguardia del segreto professionale. Mentre alla cessazione del rapporto di lavoro deve consegnare l lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio, e deve fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella di rischio e sanitaria va conservata, nel rispetto della privacy, da parte del datore di lavoro, per almeno DIECI anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del T.u.Il médico è tenuto ancora a fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopò la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali .agenti. E tenuto a fornire, altresì, ma dietro richiesta, le informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Al termine delle visite dovute alla sorveglianza sanitaria è tenuto ad informare ogni lavoratore interessato dei risultati e, a richiesta dello stesso, deve rilasciargli copia della documentazione sanitaria. Obblighi per il medico e lavoratori. A proposito della sorveglianza sanitaria, è stato chiesto al ministero del lavoro di precisare quali sono gli obblighi del medico competente circa la gestione della cartella sanitaria e di rischio. fl ministero, in primo luogo, ha fatto presente che l’obbligo per i lavoratori di fornire ì dati previsti nella cartella sanitaria e di rischio, secondo il modello dell’allegato IIIA al T.u. sicurezza, discende dal combinato disposto degli articoli 20 e 2. del T.u. medesimo. Tale disposizioni sanciscono per il medico competente l’obbligo (sanzionato con l’arresto fino a sei mesi o con: l’ammenda da euro 300 a 1.200) di istituire, aggiornare e custodire la cartella sanitaria e di rischio (articolo 25, comma 1,lettera e). Gli stessi articoli inoltre stabiliscono, per i lavoratori, il simmetrico dovere di contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini. della protezione collettiva e individuale, cui l’istituzione della cartella sanitaria e di rischio costituisce una manifestazione (articolo 20, comma 2, lettere a e b). Tale disposizione, infatti, (che reca appunto gli «obblighi dei lavoratori») stabilisce che «ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro» e eh?, in particolare, i lavoratori devono osservare anche i seguenti doveri: «a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigènti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale».

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