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"L'Abc del collegato lavoro"

fonte Il Sole 24 ore / Sicurezza sul lavoro

07/12/2009 - E' un collegato lavoro in versione "extra large", quello licenziato nei giorni scorsi da Palazzo Madama. Il provvedimento, che viaggerà, ora, di pari passo alla Manovra 2010, nel corso del lungo esame al Senato (durato quasi 13 mesi), ha raggiunto i 52 articoli: quasi il doppio rispetto ai 28 del testo uscito, più di anno fa, dalla Camera. Tra le novità in arrivo, il ritorno dello staff leasing, la revisione della disciplina pensionistica sui lavori usuranti, il riordino delle sanzioni in materia di orario di lavoro e di sommerso. Spazio, anche, a una mini riforma di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro e a un vero e proprio "condono" su alcuni contenziosi pendenti per mancate trasformazioni di rapporti precari in posti a tempo indeterminato: il datore di lavoro se la caverà pagando al lavoratore un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione. S'intensificano, poi, i controlli per evitare frodi contributive e si chiariscono le competenze tra Inail e Ispesl in materia di sicurezza del lavoro. Novità, anche, sul fronte dello sport: i medici di casa potranno esercitare le loro attività presso la delegazione sportiva, anche, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. Disco rosso, invece, all'ipotesi di un aumento della Robin Tax, che resta, quindi, ferma al 6,5 per cento. Ecco, comunque, voce per voce, in ordine alfabetico, una sintesi delle principali novità contenute nel cosiddetto "pacchetto lavoro", nuovamente, ora, all'esame di Montecitorio per il via libera definitivo. Adempimenti pubblica amministrazione (articolo 6). Si interviene su alcuni adempimenti formali cui sono tenute le pubbliche amministrazioni. Tra le novità, si prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare, entro il 20esimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, di proroga, di trasformazione e di cessazione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, l'assunzione, la proroga, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al mese precedente. Aspettativa (articolo 19). Possibilità, per i dipendenti pubblici, di essere collocati in aspettativa non retribuita e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. Nel periodo di aspettativa non trovano applicazione le disposizioni in tema di incompatibilità per i dipendenti pubblici e fa salva la speciale disciplina in materia di aspettativa relativa agli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato.Certificati di malattia (articolo 19). Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telematica della documentazione attestante la malattia. Certificazione del rapporto di lavoro e clausole generali (articolo 32). Arrivano norme relative al controllo giudiziale sul rispetto delle "clausole generali" contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla certificazione dei contratti di lavoro e alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. In riferimento alle "clausole generali" si dispone, in particolare, che il controllo giudiziale debba limitarsi esclusivamente all'accertamento del presupposto di legittimità e non possa estendersi al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive, le quali spettano al datore di lavoro o al committente. Si dettano, poi, disposizioni ad hoc per rafforzare il valore vincolante - anche nei confronti del giudice – dell'accertamento effettuato in sede di certificazione dei contratti di lavoro. Il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, terrà conto "oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse dell'organizzazione", delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l'assistenza delle commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro. Analogamente, il giudice deve tener conto degli elementi e dei parametri appositamente individuati dai suddetti contratti, nello stabilire, "le conseguenze da riconnettere al licenziamento". Ridefinita, inoltre, la finalità della procedura di certificazione. La novella sembrerebbe voler ampliare l'ambito di intervento della certificazione, dal momento che, mentre il testo vigente fa riferimento al "contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro", la disposizione in esame, in maniera più generale, si riferisce al "contenzioso in materia di lavoro". Modificata, infine, la disciplina delle commissioni di certificazione presso i consigli provinciali dei consulenti del lavoro. Collaborazioni coordinate e continuative (articolo 52). Si prevede che, fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di accertamento della natura subordinata di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se riconducibili a un progetto o programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro il 30 settembre 2008 la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato sia tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità di retribuzione.WEIGHT: Commissione di vigilanza sul doping (articolo 4).Sarà composta da 16 membri, dieci dei quali nominati da Palazzo Chigi. Comunicazioni alle imprese (articolo 44). A decorrere dal 1° giugno 2010, neicasi di infermità comportante incapacità lavorativa, derivante da responsabilità di terzi, il medico è tenuto a darne segnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all'ente assicuratore l'esperibilità delle azioni surrogatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di malattia erogata dall'Inps e imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Inps. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Inps trasmette all'impresa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (Cir), attestante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia e il relativo importo. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventivamente all'Inps l'importo così certificato. Conciliazione e arbitrato (articolo 33). Ridisegnata la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di controversie individuali di lavoro, trasformando il tentativo di conciliazione - attualmente obbligatorio - in una fase meramente eventuale e introducendo una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice. In particolare, per quanto riguarda la conciliazione, si chiarisce che può essere proposta, anche, tramite l'associazione sindacale alla quale l'interessato aderisce o conferisce mandato. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza. Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, deposita presso la commissione di conciliazione, entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. Ove ciò non avvenga, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Entro i 10 giorni successivi al deposito, la commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. Rimane obbligatorio il tentativo di conciliazione sulle certificazioni di cui all'articolo 80, comma 4, della cosiddetta legge Biagi (Dlgs 276/2003). Conciliazione monocratica (articolo 40). Prevista dall'articolo 11 del Dlgs 124/2004: il relativo verbale è dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata> Contributi figurativi (articoli 42 e 47). Si chiarisce che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore e verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, sia pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi. Si prevedono, inoltre, disposizioni ad hoc in materia di contribuzione figurativa per i periodi di malattia. Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 24). Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di congedi, aspettative e permessi che spettano a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanziale, delle disposizioni vigenti in materia; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle tipologie degli istituti; la razionalizzazione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefici e della documentazione da presentare (il principio relativo alla documentazione è posto con particolare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico). Differimento di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile (articolo 48).Il Governo, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà metter mano: alla revisione della disciplina degli ammortizzatori sociali; al riordino della normativa in materia di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione e di apprendistato; ala revisione della disciplina in materia di occupazione femminile.

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