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"Coordinatore per la progettazione: nessun obbligo di nomina per cantieri non complessi"

fonte Il Sole 24 ore / Sicurezza sul lavoro

05/01/2010 - Il Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti circa l'interpretazione dell'articolo 90, comma 11, del Testo Unico sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008) in seguito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore del c.d. decreto Correttivo (D.Lgs 106/2009). Il legislatore ha previsto nel caso di cantieri temporanei e mobili non particolarmente complessi ("lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100,000") la possibilità per il committente di nominare il solo coordinatore per l'esecuzione dei lavori nei casi in cui gli obblighi del coordinatore per la progettazione possano essere affidati all'unico figura del coordinatore per l'esecuzione. In tali casi, precisa il Ministero, il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al coordinatore per la progettazione, compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, quindi, l'articolo 90, comma 3, prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Anche nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, al fine di consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

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