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"Orario di lavoro senza rigidità "

fonte Italia Oggi 7 , Daniele Cirioli / Salute

22/03/2010 - Ritrovano la gradualità le sanzioni sull`orario di lavoro. Scende la misura base e si inasprisce quella per i casi di infrazioni relative a più lavoratori o reiterate nel tempo. Violare le norme sulla durata massima e sul riposo settimanale, per esempio, che oggi è una condotta punita con l`unica sanzione da 130 a 780 euro, costerà da 100 a 750 euro (misura base) ovvero da 1.000 a 5.000 euro qualora la trasgressione riguardo più di 10 lavoratori. Le novità sono previste dal Collegato lavoro, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Le novità. Il Collegato introduce alcune modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro, così da ridefinire le sanzioni per le ipotesi di violazione della disciplina sulla durata media dell`orario di lavoro sul riposo settimanale, sulle ferie annuali e sul riposo giornaliero, con una graduazione che è correlata al numero dei lavoratori e al periodo di riferimento. Inoltre, viene riformulato il regime di possibili deroghe alle norme sull`orario di lavoro e sul riposo dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili. La durata dell`orario di lavoro. La vigente disciplina sull`orario di lavoro è in vigore dal 29 aprile 2003. Relativamente alla durata della prestazione lavorativa, fissa di principio che l`orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali, rimettendo ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore o anche di riferire l`orario alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all`anno. La disciplina vale per tutti i settori di attività, pubblici e privati, con le sole eccezioni della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili, nonché di alcune ipotesi riconducibili al settore pubblico (forze armate e di polizia, servizi di protezione civile, vigili del fuoco, ecc.) deroghe, peraltro, subordinate all`emanazione di appositi decreti ministeriali. Il riposo giornaliero. E` un diritto spettante al lavoratore, consistente nella fruizione di 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. E` un riposo che deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata. Per determinare il riposo giornaliero, ossia quelle 11 ore consecutive di non lavoro, il ministero del lavoro ha spiegato (nota protocollo n. 1769/2006) che bisogna riferirsi alla normale giornata di calendario. E` questo, dunque, un periodo fisso, non derogabile. Il riposo settimanale. Il riposo settimanale dà al lavoratore il diritto, ogni 7 giorni, a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero La disciplina non si applica in alcune situazioni individuate dalla legge (attività discontinue, servizi a bordo treni, ecc.). Nella nota protocollo n. 2186/2005 il ministero del lavoro ha individuato, rileggendo l`articolo 9 del. dlgs n. 66/2003, i seguiti requisiti cardini del riposo settimanale: - la periodicità (ogni 7 giorni); la durata (24 ore); la coincidenza (di regola) con la domenica; - la consecutività con il riposo giornaliero. Nell`interpello n. 29/2007, il ministero ha precisato che la durata della settimana lavorativa non si tocca (sei giorni di lavoro) e che il giorno di riposo (il settimo) può anche non essere la domenica. Le ferie: tre periodi di riposo. Le ferie sono un diritto irrinunciabile dei lavoratori garantito dalla costituzione. Per ogni anno di attività, il lavoratore ha diritto a un periodo di sosta da lavoro retribuito la cui durata è fissata dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, comunque in una misura non inferiore a 4 settimane. Dal 29 aprile 2003 (riforma dell`orario di lavoro) si distinguono 3 periodi diversi di ferie. Un primo periodo è lungo almeno 2 settimane che va fruito nel corso dell`anno di maturazione. Può essere fruito anche in modo ininterrotto, su richiesta del lavoratore interessato. Una richiesta che deve comunque rispettare i principi del codice civile e che, pertanto, se mancano norme contrattuali (ccnl) di riferimento, va formulata tempestivamente ìn maniera che il datore di lavoro possa operare il corretto contemperamento tra esigenze dell`impresa e interessi del prestatore di lavoro. Allo scadere dell`anno di maturazione, ove il lavoratore non abbia goduto delle ferie per almeno 2 settimane, il datore diventa passibile di sanzione. Per il lavoratore resta che, se non è stato ammesso a fruire delle due settimane nemmeno in un diverso tempo, conserva in credito le due settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro (salvo la fruizione in altro tempo). Attenzione. Perché venga sanzionato il datore di lavoro, è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui ha diritto, e anche nelle ipotesi in cui il godimento sia successivo, poiché il periodo, tassativamente e complessivamente, deve essere fruito nel corso dell`anno di maturazione e non oltre. Anche il secondo periodo di ferie è lungo 2 settimane. Può essere fruito anche in modo frazionato, purché entro 18 mesi dal termine dell`anno di maturazione, salvi più ampi periodi eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva. Allo scadere di tale termine, se il lavoratore non ha goduto di questo secondo periodo di ferie (di 2 settimane), il datore è passibile di sanzione. Per il lavoratore, invece, se non ammesso a fruire delle stesse neppure in un tempo diverso, significa avere in credito le 2 settimane (o il minor periodo non fruito) che gli verranno indennizzate a fine rapporto lavoro. Un terzo periodo di ferie, infine, è quello eccedente il minimo di 4 settimane stabilito dalla legge (e rappresentato dai primi due periodi). Questo può essere fruito anche in modo frazionato entro il termine stabilito dalla contrattazione collettiva e/o privata (che lo prevedono). A questo periodo non si applicano le regole normative; pertanto, è la contrattazione a fissare durata e termini di fruizione. E può essere anche monetizzato in caso di mancata fruizione senza dover necessariamente attendere la cessazione del rapporto di lavoro. Le nuove sanzioni sulla durata e i riposi. Nel dettaglio, le nuove disposizioni del Collegato lavoro stabiliscono che in caso di violazione della durata media dell`orario settimanale di lavoro (48 ore, comprensive dello straordinario) e in caso di violazione della normativa sui riposi settimanali (anche intesi come media su un periodo non superiore a 14 giorni - 24 ore consecutive, di regola ìn coincidenza con la domenica, da cumulare con le 11 ore di riposo giornaliero, trova applicazione la sanzione amministrativa compresa tra 100 e 750 euro. Se riguarda più di 5 lavoratori e si è verificata in almeno 3 periodi di (4, 6 o 12 mesi secondo le previsioni di deroga) la sanzione amministrativa è compresa tra 400 e 1500 euro. Se la violazione riguarda più di 10 lavoratori e si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento, la sanzione è compresa tra 1000 e 5000 euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In base alla disciplina previgente al Collegato, è prevista una sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo di riferimento a cui si riferisca la violazione) anche nel caso di violazione delle disposizioni riguardanti i riposi settimanali (il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero, precisando che tale periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni).

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