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"Imprese edili, Durc a domicilio"
fonte Italia Oggi , Daniele Cirioli / Edilizia
23/04/2010 - Le imprese in regola con gli obblighi contributivi nei confronti delle casse edili nceveranno in sede, ogni tre mesi, tre originali di Dure senza necessita di farne richiesta. Il nuovo servizio messo a punto dalla cassa edile è finalizzato a semplificare le procedure alle imprese per i lavori privati. A tal fine, le aziende interessate dovranno rilasciare apposita delega alla cassa edile di autorizzazione formale all'emissione del documento unico di regolarità contributiva. Lo spiega in una nota la commissione paritetica nazionale perle casse edili (Cnce). La regolarità contributiva . Il Durc nasce con la legge n. 266/2002 che, per facilitare le modalità di attestazione della regolarità contributiva alle imprese interessate a partecipare ad appalti pubblici, lo disciplina come documeuto unico di regolarità (previdenziale e per gli adempimenti dovuti alle casse edili dalle imprese di tale settore). La disciplina è poi integrata dal dlgs n. 276/2003 (riforma Biagi) e dal successivo decreto correttivo (il dlgs n. 251/2004) che ne estendono l'obbligo ai lavori edili privati. Il dl n. 203/2005 lo trasforma in requisito per tutte le imprese di tutti i settori, per accedere a finanziamenti comunitari, Infìne, la manovra finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha subordinato al possesso del Durc anche la fruizione di benefici normativi e contributivi previsti da norme in materia di lavoro e legislazione sociale (a partire dal 1° luglio2007), unitanìente ad un'altra condizione: il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stìpulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piui rappresentative sul pinno nazionale. E ha rinviato a un decreto ministeriale l'individuazione delle irregolarità in materia di sicurezza del lavoro da considerarsi ostative al rilascio della eertificazione unica di regolarità contributiva (in vigore il 31 dicembre 2007). La durata del Durc. Il Durc ha una validità limitata nel tempo, In particolare, quello utilizzato nel l'ambito degli appalti pubblici e ai fini dell'erogazione di benefici contributivi e normativi ha validità mensile. Mentre il Durc emesso ai fini degli appalti privati in edilizia ha validità trimestrale. La semplificazione. La nota della Once detta istruzioni alle casse edili (rispondendo ad apposite richieste di chiarimento) in ordine alla possibilità di realizzare un servizio automatico di emissione trimestrale del Dure per i lavori privati, su richiesta effettuata direttamente dalla cassa edile (in funzione di delegata) e non da parte dell'impresa interessata (in veste di delegante). Finalità del nuovo servizio è quella di ridurre e semplificare gli adompimenti a carico delle imprese. Per realizzare la nuova iniziativa, secondo la Cnce, le singole casse edili devono prima di tutto procedere alla verifica del numero medio delle riehieste di Durc per i lavori privati, al fine di determinare se l'innovazione procedurale possa o meno comportare un aggravio di lavoro. Operazione, quindi, da condividere con le sedi territoriali di lnps e lnail che sono interessate alla verifica della regolarità contribirtiva. In secondo luogo, per l'attivazione del nuovo servizio. la Cnce vede necessario che le imprese interessate formulino apposita delega di autorizzazione alla cassa edile a effettuare la richiesta trimestrale del Durc. Una volta attivato, il servizio garantirebbe alle imprese di ricevere a eadenza trimestrale (proprio per rispettare la validità del Dure nel lavori privati che, appunto, è di tre mesi) almeno tre copie in originale del Durc. Questo, secondo la Cnce, limiterebbe al minimo la necessità di ristampa e soprattutto eontrasterebbe con la tendenza delle imprese a richiedere un Durc mensilmente anche in assenza di un suo concreto utilizzo, In ogni caso, aggiungo la Once, il nuovo servizio, soprattutto nella fisse iniziale della sperimentazione, andrebbe limitato alla disponibilità delle sole imnprese regolari con gli obblighi contributivi nei confronti delle casse edili. Alle imprese che accetteranno il nuovo servizio, precisa infine la Cnce, non verrà pregiudicata la facoltà di effettuare ulteriori richieste di Durc secondo le proprie necessità.
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