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"L'Inps si tutela sul Durc"

fonte Il Sole 24 ore, Giuseppe Maccarone / Edilizia

06/05/2010 - L'azienda in regola con i versamenti contributivi dei propri dipendentir nm con una posizione debitoria nei confronti dell'Inps, derivante dalla responsabilità solidale prevista dalla legge in caso di appalto e/o subappalto,ha diritto a ricevere il durc. Nelle annotazioni del certificato l'Inps specificherà che esiste un obbligo solidale con un'altra azienda, indicando ne la denominazione sociale, il numero di posizione, l'importo dei contributi dovuti e le sanzioni civili maturate sino alla data del rilascio del durc. Lo ha affermato l'ente di previdenza con il messaggio 12091/10. La precisazione dell'istituto arriva dopo il parere recentemente espresso dal ministero del Lavoro che, con la risposta a interpello numero 3/2010, ha sostenuto che il durc certifica la regolarità contributiva ed è riconducibile all'urilcità del rapporto assicurativo e previdenziaie instaurato tra l'impresa richiedente e gli enti interessati. Per questo motivo i debiti di un'impresa non possono pregiudicare l'ottenimento della regolarità contributiva daparte di un'altra azienda che, con la prima, è solidalmente responsabile. Il mistero ha anche ricordato che la responsabilità solidale riguarda i trattamenti retributivi, contributivi e fiscali, compresi gli interessi sui debiti previdenziali (o fiscali) e quanto dovuto per sanzioni civili. Ci sono delle differenze tra i diversi livelli di responsabilità solidale prevista dall'attuale normativa. Quella individuata dal secondo comma dell'articolo 29 del decreto legislativo 276/03 interessa l'appaltante (committente), l'appaltatore e l'eventuale subappaltatore; riguarda gli stipendi, i contributi e opera per due armi, dalla fine dell'appalto.Un'estensione della responsabilità è stata prevista dal comma 28 dell'articolo del decreto legge 223/06 (in legge 248/06) che stabilisce una solidarietà trà l'appaltatore e il subappaltatore riferita allè ritenute fiscali, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi. Non riguarda l'appaltante, non vi sono nè limiti temporali nè di importo a circoscrivere l'operato della garanzia e l'appaltatore non può liberarsi. Esiste, poi, la responsabilità solidale per gli infortuni sul lavoro per effetto della quale il committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato da parte dell'Inal. Il comrnittente è coinvolto anche per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. E previsto che, nel caso di affidamento di lavori con contratto di appalto, cooperi, coordini e informi i dipendenti di tutte le imprese appaltatrici e subappaltatrici coinvolte nel proprio ciclo produttivo. Per il committente resta la prerogativa di vigilare effettuando verifiche mensili tendenti ad accertare il rispetto degli obblighi posti a carico dell'appaltatore e/o del subappaltatore.

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