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"Raee: da giugno si smaltiscono presso i distributori"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Ambiente

07/05/2010 - Dopo oltre due anni di attesa è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale del 4 maggio, il decreto 65/2010 che disciplina la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte dei centri di distribuzione e di assistenza. Noto come decreto “uno contro uno”, l’atto permette il ritiro gratuito dell'apparecchiatura da sostituire al momento della fornitura di una nuova. L'obbligo di raccolta e smaltimento per i negozianti scatterà dal prossimo 18 giugno.I distributori in particolare dovranno:- informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione - raggruppare le apparecchiature elettriche ed elettroniche nei locali del proprio punto vendita o in altro luogo e trasportarli ai centri di raccolta - adempiere all'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico mediante la compilazione, all'atto del ritiro, di uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso - conservare lo schedario integrato con i documenti di trasporto per tre anni dalla data dell'ultima registrazione - iscriversi all'Albo dei gestori ambientali (ciò sia per i trasportatori che i raccoglitori di AEE). In prima applicazione del decreto basta comunque una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che si esprimerà sul rigetto o accoglimento della domanda di iscrizione. Il ritiro dei RAEE domestici sarà possibile anche da parte dei degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica (art. 4). Disposizioni specifiche riguardano invece i RAEE professionali (art. 5) cui si applicano alcuni aspetti della disciplina dei Raee domestici. L’articolo 9, in particolare esonera raccoglitori e trasportatori dall'obbligo del MUD (di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sanzioni per questi soggetti sono quelle proprie dell’attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi dell'articolo 256 e 258 (per gli aspetti documentali) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.L’allegato al decreto contiene lo Schedario di carico e scarico dei RAEE, conferiti ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica

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