Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Domenica, 24 Novembre 2024
News

"Macchine pericolose: le responsabilità del progettista"

fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro

12/05/2010 - La Corte di Cassazione torna a parlare di responsabilità connesse con l’utilizzo di macchinari pericolosi nella sentenza n.16941/2010. Sottolinea la Corte che il costruttore di una macchina risponde per gli eventi dannosi casualmente ricollegabili alla costruzione di una macchina che risulti priva dei necessari dispositivi o requisiti di sicurezza ai sensi del DPR 547/1955 (articolo 7), salvo che l’utilizzatore non compia trasformazioni di natura ed entità tale da poter essere considerate causa sopravvenuta sufficiente a determinare l'eventuale incidente sui lavoratori. Nel caso di specie si discuteva su una potenziale concorrenza di colpa del progettista e del datore di lavoro: la Corte sancisce che eventuali comportamenti colposi addebitabili al soggetto onerato del progetto del macchinario non escludono la responsabilità del costruttore. La posizione di garanzia del costruttore della macchina non è infatti di per sé esclusa da quella (in ipotesi concorrente) del progettista e dello stesso datore di lavoro che impieghi il macchinario. Già in passato la Corte si è confrontata con l’ipotesi di infortuni causati da macchinari pericolosi: -nella sentenza 25/2010 la Cassazione ha escluso la responsabilità del datore riconoscendo quella del lavoratore che col proprio comportamento imprudente è stato l’origine del danno; -nella sentenza n. 36857/2009 non ha considerato “rischio specifico” ai fini dell’esonero della responsabilità del datore di lavoro il semplice sostare dell’addetto nelle vicinanze della zona di azione di una macchina navale operatrice; -nella sentenza n. 15050/2009, la Cassazione ha invece riconosciuto la responsabilità del consulente per gli infortuni subiti dai lavoratori lasciati all’oscuro dello stato dei macchinari, anche in mancanza di una relazione dei rischi che l'impresa datrice di lavoro era obbligata a tenere.

Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 810 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino