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"Sommerso, svolta sulle ispezioni "

fonte Il Sole 24 ore, Mauro Parisi / Sicurezza sul lavoro

11/05/2010 - Capillarità dei controlli e repressione modulata, mirata a punire più gravemente le condotte illecite persistenti e a "graziare" quelle che, più o meno spontaneamente, i datori di lavoro decidono di sanare. Sono queste le linee guida della nuova stagione di contrasto al lavoro irregolare che si aprirà con l'approvazione e l'entrata in vigore del collegato lavoro. I principali motivi del rilancio della lotta al sommerso riguardano non solo il fatto che vengono coinvolti nuovi attori istituzionali; ma anche la previsione di più meditate fattispecie normative; le procedure ispettive che si faranno più tecniche; garanzie di difesa che si perimetreranno finalmente con certezza; sanzioni e premi modulati sull'effettivo disvalore giuridico delle condotte poste in essere. Cambia – e diviene finalmente certa – la nozione di chi possa essere definito quale lavoratore in nero. La vaga versione offerta oggi dall'articolo 36bis, legge n. 248/2006 («impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture e da altra documentazione obbligatoria»), lascia spazio a una declinazione più ristretta (riferibile al solo lavoro dipendente), ma tecnicamente priva di ombre («impiego di lavoratori subordinati... senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro») di lavoro sommerso. Garanzie testuali destinate a disinnescare interpretazioni estemporanee e contenziosi, che escludono una volta per tutte dal rischio di sanzioni i datori di lavoro pubblici. E, a sorpresa, anche quelli domestici. Nella lotta all'irregolarità (si veda anche Il Sole 24 Ore di giovedì 6 maggio) entrano in campo nuove forze. Non saranno solo gli ispettori e i carabinieri del ministero del Lavoro a dover accertare e contestare gli impieghi irregolari, ma, tra gli altri, i funzionari degli istituti previdenziali, le forze dell'ordine in genere e l'agenzia delle Entrate. Per i nuovi organi di vigilanza del sommerso, si imporrà un notevole sforzo di adeguamento dei propri "skills" giuslavoristici. Soprattutto vista la necessità di discernere e qualificare già sul campo ipotesi (spesso contermini) di lavoro sommerso sanzionabile, da fattispecie non punite (ad esempio associazione in partecipazione non "denunciata". La nuova schiera di controllori competenti a pieno titolo, dovrebbe offrire quella forza d'urto capace di monitorare e reprimere capillarmente lo sfruttamento del lavoro nero sul territorio. Una notevole novità – e punto di forza della mutata strategia della lotta all'irregolarità – è rappresentata dalla modulazione di sanzioni amministrative e cause di esonero per le responsabilità dei datori di lavoro. Alla conferma della previsione di una maxisanzione non dissimile dall'attuale (da 1.500 a 12mila €, oltre a 150 € al giorno), si aggiunge la previsione di una misura ridotta (da 1.000 a 8mila €, oltre a 30 € al giorno) «nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo». Una formula aperta a qualunque forma di spontanea regolarizzazione parziale (cioè non assorbente il primo impiego irregolare), ma precedente alla contestazione dell'illecito del lavoro sommerso. Di massimo favore la decisione di non sanzionare comunque i casi in cui «dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto di lavoro». Quindi, anche se inquadrato – questa volta per tutto il periodo dell'impiego del lavoratore – in modo non corretto (ad esempio da coadiutore familiare, invece è dipendente). Sanzioni pressoché dimezzate anche per quanti, vedendosi contestare il lavoro nero (che diventa diffidabile), decidono di sanare senza ritardo. Per ragioni di equità si anche è deciso di abbattere la misura delle sanzioni civili (ora non inferiori a 3mila euro) che diminuiscono per impieghi di breve periodo e diventano più consistenti delle attuali per quelli di maggiore momento.

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