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"Attività edilizia, novità nel rilascio del C.P.I."

fonte Redazione incendi / Rischio incendio

31/05/2010 - La Legge 73/2010 del 22 maggio 2010 ha disposto la conversione con modifiche del decreto incentivi (D.L. 40/2010). Per il settore edile, le novità riguardano in particolare la regolamentazione dell’attività edilizia libera e l’articolo 6 del Testo unico dell’edilizia, D.P.R . 380/2001, sostituito da un nuovo articolo che amplia le tipologie di interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo. Il primo comma dell'articolo 6 del T.U.E., che amplia gli interventi privi di titolo, aggiunge al vecchio articolo 6 anche le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, i movimenti di terra pertinenti all’esercizio di attività agricola, la realizzazione di serre mobili stagionali. Nel secondo comma vengono aggiunti gli interventi di manutenzione straordinaria, opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno, aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. Al fine di semplificare il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per queste attività, indicate appunto nei commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l’esame a vista. Per le stesse attività, il termine previsto dal primo periodo del 2 comma dell’articolo 2 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è ridotto a trenta giorni.

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