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"Il passaggio alla Tia in cerca di riferimenti "
fonte Il Sole 24 Ore, Paolo Maggiore / Ambiente
11/07/2010 - Scaduti (senza notizie di novità) i termini per l'emanazione del regolamento attuativo della Tia prevista dal Dlgs 152/2006, i comuni potrebbero in teoria decidere di passare da tassa a tariffa. Siccome il 30 giugno sono scaduti anche i termini per modificare i regolamenti tributari locali, è chiaro che l'eventuale passaggio a Tia decorrerebbe dal 2011 (si veda anche Il Sole 24 Ore del 5 luglio). Non è ancora chiaro, però, se i comuni devono riferirsi alla Tia prevista dall'articolo 49 del Dlgs 22/1997 oppure a quella prevista dal codice dell'ambiente (articolo 238 del Dlgs 152), applicando comunque le modalità di determinazione della tariffa fissate dall'unico regolamento oggi in vigore (Dpr 158/1999). In questa situazione è indispensabile un intervento organico (e rapido) del legislatore, per evitare che ognuno fornisca una propria interpretazione. Gli effetti della confusione si vedono già quest'anno. I 1.200 comuni che già sono passati a Tia seguendo l'articolo 49 del Dlgs 22/1997 hanno subito l'impatto della sentenza 238/2009 della Corte costituzionale, che ha sancito il carattere tributario della Tia, e in un allarmante silenzio delle fonti ufficiali hanno già dovuto decidere se ritornare a una concezione tributaria della tariffa, inserendo nei propri bilanci appositi capitoli di entrata e di spesa con un considerevole aggravio per gli utenti oppure applicare da subito la tariffa/corrispettivo, sia pure con il vecchio regolamento, forzando l'interpretazione della legge esistente. Molti hanno preferito la seconda soluzione che, anche se in modo non chiaro, può trovare la sua giustificazione nella legislazione esistente e, da ultimo, nell'articolo 14, comma 33 del Dl 78/2010, ora in fase di conversione. Questa norma, chiarendo che la tariffa prevista dal codice dell'ambiente ha natura corrispettiva, e dovendosi ritenere che l'interpretazione sia stata fatta su una legge considerata vigente, potrebbe aprire la strada all'utilizzo fin dal 2010 della tariffa/corrispettivo. Questa affermazione va però dimostrata. In effetti l'articolo 238 del codice prevede, al comma 11, che fino alla emanazione del nuovo regolamento continuano ad applicarsi le discipline esistenti, cosa confermata dal successivo articolo 264, comma 1. A questo punto è importante decidere se la parte quarta del codice sia da ritenersi in vigore fin dal 29 aprile 2006, o se invece debba considerarsi ancora sospesa. Si potrebbe ritenere che esistano buone motivazioni per considerare entrata in vigore la suddetta parte quarta, almeno nelle disposizioni che non necessitano di ulteriori provvedimenti. In effetti, se da un lato l'articolo 238, comma 6, prevede che il ministero dell'Ambiente disciplini la tariffa prevista nello stesso articolo con un regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta, dall'altro il comma 11 ammette l'utilizzo dei regolamenti esistenti. Inoltre, il termine semestrale è stato cos tantemente reiterato dal legislatore fino, da ultimo, al 30 giugno 2010. Ciò significa che la parte quarta del Dlgs 152 è da considerare in vigore, altrimenti i primi sei mesi previsti dalla legge non sarebbero mai scaduti, e non ci sarebbe quindi stato bisogno di alcuna proroga. Se a ciò aggiungiamo che con l'articolo 33-bis della legge 31/2008 è stata individuata una tariffa forfetizzata per il servizio di raccolta rifiuti negli istituti scolastici statali (stranamente solo in quelli), tariffa che, come dice il legislatore, tiene luogo del corrispettivo di cui all'articolo 238 (e non certo dell'articolo 49 del Dlgs 22/1997, considerato non più in vigore già nel 2008) ne consegue che questo articolo sarebbe da ritenere perfettamente in vigore con esclusione delle parti non attuate.
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