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"Controlli in azienda: Ricorsi online sulle ispezioni"

fonte Il Sole 24 ore / Responsabilità sociale

26/07/2010 - Manovre in corso per le ispezioni sul lavoro, le cui norme stanno vivendo profondi mutamenti. I principali interventi saranno in vigore con l'emanazione del collegato lavoro; nel frattempo il ministero del Lavoro, con la circolare n.16 del 28 aprile scorso, è intervenuto a chiarire alcuni aspetti controversi in merito alle procedure dei ricorsi amministrativi, ex articoli 16 e 17 del decreto legislativo n.124/2004 (alla direzione regionale del Lavoro e al comitato regionale per i rapporti di lavoro). Seguendo gli orientamenti giurisprudenziali che si sono susseguiti nel tempo, sono state così modiflcate alcune istruzioni diramate in precedenza con la circolare a 10/2006. Nel dettaglio, ripercorrendo i punti del provvedimento, si segnala innanzitutto una semplificazione nella modalità di presentazione dei ricorsi: in virtù del processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, i ricorsi amministrativi in questione potranno infatti essere presentati tramite la Pec. Le novità di maggior rilievo risiedono per nelle previsioni concernenti il contenzioso in via giudiziaria. La circolare, infatti, rivede in senso negativo le precedenti istruzioni miinisteriali secondo le quali era possibile ricorrere in giudizio dinnanzi al giudice del lavoro avverso le decisioni del Comitato regionale o del direttore della direzione regionale del Lavoro. Poiché l'oggetto del gravame da cui scaturiscono le definizioni decisionali (provvedimento di ordinanza- ingiunzione o verbale conclusivo di accertamento contenente notificazione di illeciti amministrativi, ovvero verbale di accertamento degli enti previdenziali) si ritiene di natura squisitamente amministrativa, il ministero ha dichiarato inammiissibile un'impugnazione ulteriore con interessamento della sfera giudiziaria. Questa tesi sarebbe peraltro in linea con le disposizioni che hanno istituito queste forme di ricorsi (Dlgs a 124/2004) con la finalità di ridurre le controversie giudiziali. Il ricorrente deve quindi tener presente che l'esito del ricorso gerarchico improprio al Comitato o al direttore della Drl avverso gli atti summenzionati e connotati come «definitivia», non potrà più essere impugnato, essendo frutto di un mero riesame documentale del provvedimento originario. Poiché in questa ipotesi l'interesse leso si identifica nell'atto amministrativo notificato, il ricorrente dovrà seguire l'impugnazione giudiziale di quest'ultimo mediante ricorso davanti al giudice ordinario. Un altro indirizzo sancito dalla circolare è l'esclusione della possibilità del ricorso strabrdinario al Capo dello Stato, sebbene gli uffici periferici del ministero siano comunque tenuti a inoltrare tali atti alla Direzione generale, che ne rileverà l'inammissibilità. Ulteriore specifica siui ricorsi avverso la diffida acccertativa dei crediti patrimonialii (articolo n Dlgs n. 124) ai Comitati regionali competenti: con l'obiettivo di informare il lavoratore circa l'efficacia temporale dell'atto, viene previsto l'obbligo che allo stesso sia comunicata la data dell'avvenuta notifica al datore di lavoro oltre a quella del deposito di un eventuale ricorso di quest'ultimo, con conseguente effetto sospensivo dell'esecutività della diffida. Infine è stato fornito un chiarimento in merito ai rapporti tra pagamento delle sanzioni e impugnabilità dell'atto originario: anche qualora il datore di lavoro abbia provveduto al pagamento delle somme iscritte nell'ordinanza-ingiunzione, sarà possibile procedere al contestuale o successivo ricorso ex articoli 16 017 del Dlgs 124. Il pagamento va infatti letto non come acquiescenza all'atto che ha originato l'ordinanza, bensì come volontà di sottrarsi a un'esecuzione forzata Diversamente va invece interpretato il pagamento del verbale conclusivo con notifica di illecito amministrativo.

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