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"Gare: chiarimenti sulla qualificazione delle ATI"
fonte redazione insic / Edilizia
10/09/2010 - Il Consiglio di Stato interviene con sentenza 6490 dell’8 settembre 2010 in un contenzioso su una aggiudicazione di una gara pubblica per sancire diversi principi in materia di ATI (associazione temporanea di imprese) e di asseverazione finanziaria. Nel caso sottoposto la Regione Basilicata indiceva una licitazione privata per l’affidamento del contratto di concessione di costruzione e gestione, relativo alla realizzazione di un ospedale aggiudicando la gara ad una Ati, dapprima erroneamente esclusa dalla gara nella fase di prequalificazione e poi reinclusa e citata in giudizio dalle concorrenti per diversi profili di illegittimità. Il Consiglio ne approfitta per chiarire tre importanti questioni: - Fase di pre-aggiudicazione: il Consiglio esclude che in questa fase non debbano essere indicate le quote di partecipazione, di qualificazione e di esecuzione tra i vari soggetti che partecipano in associazione temporanea di imprese.- Termini per la prova dei requisiti di gara: il Consiglio accoglie l’interpretazioen prevalente che in tema di procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici considera il termine fissato nella prima parte dell'art. 10 comma 1 quater, l. 11 febbraio 1994 n. 109 (dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara) come ordinatorio. Deve rilevarsi, infatti, che una cosa è il termine di dieci giorni per fornire la documentazione richiesta in caso di sorteggio, in quanto in tal caso il termine diventa effettivamente insuperabile sia per la “par condicio” fra i concorrenti e sia per le esigenze organizzatorie dell’Amministrazione procedente; mentre un’altra cosa è il termine di dieci giorni dopo l’aggiudicazione (cosiddetta provvisoria), in quanto, in tale ultima fase, innanzitutto non vi sono esigenze di “par condicio”, essendovi un solo aggiudicatario, e, poi, vengono meno anche le esigenze acceleratorie, in quanto la gara è terminata, per cui è in potere dell’Amministrazione stabilire quando il ritardo nella dimostrazione dei requisiti risulti significativo o meno. - Asseverazione economica: il fatto che l’asseverazione del piano economico-finanziario della ATI sia stata resa non da una società finanziaria ma da una società di revisione non determina una illegittimità, a pena di esclusione: il Consiglio richiama le norme in materia di “project financing”, che ammettono una tale asseverazione e la ritiene corretta in via di interpretazione estensiva delle norme di gara.
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