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"Sport, sicurezza per contratto"
fonte Italia Oggi / Sicurezza
27/09/2010 - Il mondo dello sport non sfugge alla sicurezza sul lavoro, ma limitatamente ai lavoratori dipendenti. E solo per questi, infatti, che le società sportive devono applicare le disposizioni del Tu, mentre nessun obbligo hanno relativamente agli sportivi con contratto di lavoro a progetto. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro in risposta a uno specifico quesito (Faq del 1° settembre). Sicurezza e non profit. La questione sottoposta al ministero del lavoro, nello specifico, riguarda l'individuazione delle norme che devono ritenersi obbligatoriamente applicabili, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nell'ambito delle associazioni sportive dilettantistiche. In via di principio, il ministero rileva che, alla luce della ampia definizione normativa di «lavoratore» e di «datore di lavoro» dettata dal Tu sicurezza (dlgs n. 81/2008, lettere a) e b) dell'articolo 2), che sono i principali «attori» della sicurezza, nonché del campo di applicazione (ex articolo 3, comma 1, del Tu) che ricomprende praticamente tutti i settori di attività e tutte le tipologie di rischio, anche il mondo del non profit in generale rientra nel campo di applicazione del Tu sicurezza. Di conseguenza, aggiunge il ministero, anche le associazioni o le società sportive dilettantistiche rientrano nel campo di applicazione del dlgs n. 81/2008. Infatti, il lavoratore è «la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un'arte o una professione...>», mentre la definizione di datore di lavoro è ormai svincolata dalla titolarità della responsabilità dell'impresa, e deriva invece, più in generale, dalla responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative o alle stesse equiparate. Peraltro, il ministero rileva che le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle predette associazioni non sono oggetto di una disciplina particolare del Tu sicurezza, come invece avviene per altre categorie di prestazioni lavorative o tipologie di lavoratori; per cui, devono valere le disposizioni di carattere generale. Le associazioni sportive dilettantistiche. Posto, dunque, che non esistono limitazioni del Tu circa l'applicazione integrale di tutte le norme di sicurezza alle associazioni sportive, il ministero si domanda se deroghe (o diverse limitazioni) non siano previste dalla normativa specifica che disciplina il settore sportivo. Il riferimento principale è alla legge n. 398/1991 (disposizioni relative alle associazioni sportive dilettantistiche) e all'articolo 90 della legge n. 289/2002 che, nell'estendere le norme della predetta legge e le altre disposizioni tributane riguardanti le associazioni sportive anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro, disciplina alcuni aspetti relativi alla loro costituzione nonché al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto, come l'assenza del fine di lucro, il rispetto del principio di democrazia interna, la gratuità degli incarichi degli amministratori. Per quanto riguarda il profilo tributario, aggiunge il ministero, va rilevata l'inclusione fra i redditi diversi (articolo 67, comma 1, lett. m, del Tuir approvato dpr n. 917/1986), delle indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle federazioni sportive nazionali dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto, ai quali sono stati equiparati quelli derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società o associazioni sportive dilettantistiche. Dalla predetta disciplina normativa risulta, dunque, che non esiste un particolare regime giuridico per le prestazioni lavorative rese nell'ambito delle associazioni sportive, se non sotto l'aspetto tributario, ove, in considerazione delle finalità ritenute particolarmente degne di tutela di promozione e tutela dello sport, è esteso alle stesse il regime di agevolazioni previste per le prestazioni rese in favore degli organismi di promozione sociale, subordinando il conseguimento di tali benefici al possesso di requisiti attestanti l'effettivo perseguimento di quei fini.La normativa applicabile nel caso di prestazioni lavorative è, quindi, quella di diritto comune e deve essere individuata, pertanto, nelle disposizioni che regolano in generale la materia, salvo disposizioni speciali espressamente previste.
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