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"Sicurezza sul lavoro, l'Europa condanna l'Italia: "Cantieri pericolosi""

fonte agi / Sicurezza sul lavoro

09/10/2010 - Incidenti sul lavoro: l'Italia non dispetta le norme di sicurezza Ue nei cantieri. Lo afferma, per la seconda volta in due anni, la Corte europea di Giustizia. Le norme italiane sulla sicurezza nei cantieri edili non rispettano i requisiti minimi di sicurezza per i lavoratori stabiliti dalla legislazione comunitaria del 1992 (Direttiva Ce 92/57) sulla sicurezza sul lavoro e vanno modificate per adeguarle agli standard Ue. Lo afferma la Corte europea di Giustizia, che ha sede a Lussemburgo, con una sentenza sollecitata da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Bolzano. In particolare, la Corte Uepunta il dito contro il fatto che la legislazione italiana prevede alcune eccezioni, rispetto agli standard europei, quando i lavori previsti per il cantiere non siano soggetti al permesso di costruire: in questo caso, infatti, non è previsto né l'obbligo di nominare un coordinatore per la sicurezza quando siano presenti più imprese nel cantiere, né quello di elaborare un piano di sicurezza, in presenza di rischi particolari per i lavoratori. Un caso per il quale non è previsto il permesso di costruire, ad esempio, è quello del rifacimento del tetto di una casa, che può presentare notevoli rischi a causa dell'altezza a cui si svolgono le attività del cantiere. La direttiva Ue era stata trasposta nell'ordinamento italiano mediante il decreto legislative 494 del 14 agosto 1996, modificato a più riprese, che definisce gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori per quanto riguarda la designazione del coordinatore per la sicurezza. La Corte europea di Giustizia aveva già segnalato due anni fa questa incongruenza nella legge italiana, con una sentenza del 25 luglio 2008, ma l'Italia ha ignorato, finora, il pronunciamento dei giudici comunitari. In Italia, secondo le statistiche Inail, ci sono circa mille incidenti sul lavoro mortali all'anno. La direttiva 92157 riguarda le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, e stabilisce che, in ognuno, sia un coordinatore perla sicurezza e la salute, incaricato dell'attuazione dei principi generali di prevenzione e di sicurezza per la tutela dei lavoratori. Il committente o il responsabile dei lavori hanno anche il dovere di controllare che sia redatto un piano di sicurezza nel caso in cui i lavori comportino rischi particolari perla sicurezza e la salute. Il pronunciamento della Corte Ue è stato sollecitato in seguito a una vicenda cominciata nel 2008, quando gli ispettori del servizio di tutela del lavoro della Provincia autonoma di Bolzano avevano visitato un cantiere edile per il rifacimento della copertura del tetto di una casa a un'altezza di circa 6,8 metri. Il parapetto, l'au-togru e la manodopera erano forniti da tre imprese diverse presenti contemporaneamente nel cantiere. Il rilascio di un permesso di costruire non era richiesto ai sensi della legislazione italiana. Gli ispettori avevano avviato allora un procedimento penale contro la proprietaria dell'immobile, committente dei lavori, pec violazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla direttiva Ue. Il caso era finito davanti al Tribunale di Bolzano. che, esprimendo dubbi riguardo alle deroghe previste dal diritto italiano. aveva deciso un rinvio pregiudiziale alla Corte europea di Giustizia. Secondo i giudici comunitari, la circostanza che un permesso di costruire per un cantiere sia o meno richiesto dalla legislazione nazionale è irrilevante ai fini del rispetto degli obblighi relativi al coordinatore per la sicurezza e al piano di sicurezza. Un coordinatore in materia di sicurezza e di salute deve essere sempre nominato per qualsiasi cantiere in cui sono presenti più imprese al momento della progettazione o, comunque, prima dell'esecuzione dei lavori, indipendentemente dalla circostanza che il cantiere comporti o no rischi particolari. Quanto al piano di sicurezza e di salute, ricordala Corte Ue, la direttiva prevede che sia redatto prima dell'apertura del cantiere. Gli Stati membri sono autorizzati a prevedere deroghe all'obbligo di redigerlo, previa consultazione delle parti sociali, solo nel caso in cui si tratti di lavori che non comportano rischi particolari, o per i quali non è richiesta una notifica preliminare.

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