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"Ponteggi, serve attenzione"
fonte Italia Oggi, Marco Vigone / Edilizia
15/10/2010 - Particolare attenzione deve essere volta durante l'esecuzione delle operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi così come imposto dall'art. 136 del digs 81/08 ed in particolare deve essere elaborato un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) firmato da persona competente, così come i montatori devono essere persone specificatamente addestrate con frequenza a corsi specifici con rilascio di apposite attestato finale. Una volta eretto il ponteggio, come ogni altra opera provvisionale, così come richiesto dalla legge, deve essere mantenuto e conservato in buone condizioni. Il responsabile di cantiere ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serragglo dei giunti, dell'efficacia e dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventi curando il rinforzo o l'eventuale sostituzione degli elementi inefficienti. Particolare attenzione va inoltre posta ai parapetti, agli accessi, alla completezza degli intavolati, assicurando che i piani di calpestio non manchino di tavole. I controlli minimi che devono essere effettuati sono stati definiti nell'allegato XIX del dlgs 81/08 al quale si rimanda ma che stabilisce i principi da eseguire durante l'uso dei ponteggi per riscontrare eventuali anomalie che possono influire sulla stabilità del sistema o ridurre la sicurezza dei lavoratori. Ponteggi mobili Sono strutture realizzate con elementi componibili metallici (tipo ponteggio) in un'unica campata e mobili su ruote. Tali attrezzature non sono soggette ad alcuna autorizzazione se operano costantemente su ruote e se previsti dal costruttore per essere impiegati senza l'adozione di stabilizzatori fino all'altezza e per gli usi cui sono effettivamente adibiti. Il loro uso è destinato principalmente a lavori di costruzione o manutenzione di breve durata. Le caratteristiche costruttive che contraddistinguono queste attrezzature sono: *altezza massima di 15 m, dal piano di appoggio all'ultimo ripiano di lavoro. I ponteggi con altezza superiore a 6 m devono essere muniti di piedi stabilizzatori; *mote metalliche con diametro almeno pari a 20 cm e larghezza della fascia non inferiore a 5 cm, dotate di un meccanismo di bloccaggio; *dispositivo (livella o pendolo) alla base del ponteggio per il controllo della orizzontalità della base; *blocco dell'innesto verticale fra gli elementi del ponteggio per impedire lo sfilo accidentale; *piani di lavoro e passaggio continui (con coefficiente non minore di 4 rispetto alla rottura) ben ancorati ai correnti di appoggio, protetti con parapetti normali e fermapiedc alte 20 cm. Possono essere muniti di botole di passaggio, purché richiudibili; *scale di acxesso, con inclinazione superiore a 75° , protette con paraschiena di sicurezza, a meno che non si adotti un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza. Le scale aventi inclinazioni inferiori a 75° devono essere dotate di gradini piani ed essere protette verso il vuoto; * applicazione della targa riportante i seguenti dati: altezza massima, portata massima, numero massimo di piani di lavoro, portata unitaria dei piani di lavoro, numero delle persone ammesse per ciascun piano di lavoro, peso del ponteggio in ordine di lavoro, anno di costruzione, numero di fabbrica, ditta costruttrice, divieto di avvicinarsi a linee elettriche (sia in fase di lavoro che di spostamento) a distanza inferiore a quella stabilita dall'allegato IX del dlgs 81/08, avvertenze d'uso, montaggio e smontaggio; * sul ponteggio non devono essere installati apparecchi di sollevamento al di fuori di una taglia ad azionamento manuale con uno sbraccio massimo, rispetto al piano dei montanti, di cm 30 e con una portata massima di kg 50.
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