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"Aziende in campo contro lo strees"

fonte Il Sole 24 Ore / Sicurezza sul lavoro

02/02/2011 - Conclusa l'attività della Commissione consultiva permanente, scatta la fase di applicazione delle procedure di Fabio Pontrandolfi on l'elaborazione delle indicazioni metodologiche da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si è concluso l'iter di attuazione dell'accordo sullo stress lavoro-correlato siglato tra le parti sociali europee Businesseurope, Ueapme, Etuc e Ceep 1'8 ottobre 2004. Un tema complesso, che ha richiesto il ripetuto rinvio della decorrenza dell'obbligo di valutazione ed un maggiore affinamento della metodologia di valutazione, affidato alle indicazioni della Commissione consultiva permanente, appositamente incaricata di elaborare una procedura condivisa e caratterizzata da semplicità, brevità e comprensibilità. Della Commissione fanno parte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs n..81/2008, dieci rappresentanti dei Ministeri, dieci delle Regioni e venti delle parti sociali. Evidente la scelta delle parti sociali (opportunamente colta dal legislatore): far proprio un tema così delicato e sensibile per le rel azioni in azienda. Il riferimento della legge alle indicazioni della Commissione pone nel nulla tutte quelle proposte ed interpretazioni a prescindere dal loro valore scientifico. Da oggi, ogni differente modello o procedura, per quanto scientificamente valido, non ha la stessa valenza giuridica delle indicazioni della Commissione, ossia la presunzione (semplice) del rispetto dell'obbligo di legge e non se ne potrà chiedere l'applicazione al posto delle indicazioni della Commissione. In sintesi, alcuni dei tratti essenziali e delle scelte presenti nel documento. Le indicazioni sono volutamente strutturate in modo tale da essere utilizzabili direttamente dal datore di lavoro, con il supporto dei soggetti aziendali della sicurezza, senza che occorra alcun sostegno consulenziale esterno, salvo diversa volontà del datore di lavoro stesso. Sul piano metodologico, la scelta della Commissione è caduta sulla esigenza di progettare la valutazione come una procedura. La valutazione avviene, infatti, per fasi successive, alternate daverifiche e monitoraggi e dall'adozione delle eventuali misure necessarie sulla base del relativo programma, che va delineato nel documento di valutazione dei rischi entro la fine del 2010.Il documento rispecchia l'intenzione di mettere a disposizione delle imprese un testo semplice, pienamente gestibile e non configurabile come un adempimento meramente formale e burocratico. Nella semplicità risiede uno dei maggiori valori delle indicazioni della Commissione, che si dovrà riflettere anche nella redazione del relativo documento di valutazione dei rischi. La procedura rispetta consapevolmente le notevoli differenze che inevitabilmente connotano le diverse imprese, per dimensioni, rischi e organizzazione. In questo senso, le indicazioni sono flessibili e rivestono un carattere mini-male, per cui il datore di lavoro potrà liberamente integrarle secondo approcci più complessi. Sono stati confermati i criteri di valutazione presenti nell'accordo europeo del 2004: nella piena consapevolezza della esistenza di altri parametri scientificamente validi al livello europeo e mondiale, la Commissione ha scelto di adottare quelli già condivisi dalle parti socialiin sede di accordo europeo. I parametri per la valutazione della presenza di stress (indicatori e fattori) vanno sempre considerati complessivamente, in chiave oggettiva, in relazione alla precedente esperienza aziendale e chiarendone bene le cause, per evitare sia nella fase obbligatoria che in quella di approfondimento eventuale - giudizi e valutazioni incoerenti con le finalità della norma Confermato lo svolgimento della valutazione con riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori e non all'interaindistinta compagine aziendale. Ciò non vuoi dire che non si debbano indagare tutti i lavoratori, ma che la logica seguita dalla Commissione è quella dell'indagine seria e responsabile, non quella dei quiz e dei test indiscriminatamente somministrati in prima battuta La valutazione del fattore stress si colloca all'interno della normale valutazione dei rischi, e non costituisce un fatto eccezionale: questa la precisa scelta operata fra Stato, Regioni e parti sociali È stato unanimemente escluso che il tema possa essere affrontato in chiave sanitaria: non è stata, quindi, introdotta alcuna ulteriore ipotesi di sorveglianza 'sanitaria obbligatoria. Il medico competente è, tuttavia, chiamato a dare un contributo essenziale e decisivo nella valutazione. Va però tenuto presente che lo stress non costituisce una malattia, per cui non si configura una ipotesi di sorveglianza sanitaria obbligatoria Va infatti ricordato che lo stress rileva non quale rischio in sé (costituisce, infatti, una condizione), ma in quanto incida suirischi tradizionali presenti in azienda, secondo quanto espressamente recita l'accordo inter-confederale. La valutazione deve tener conto dello stress correlato al lavoro e, cioè, agli aspetti di contenuto e di contesto del lavoro, così escludendo opportunamente fattori extralavorativi. Non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato: la dizione dell'accordo rende evidente lanetta distinzione. Questa necessaria ed espressa conferma consente di fare anche chiarezza su quanto sempre più spesso si sente affermare in ordine alla rilevanza, quale fattore di stress, dellasituazione economica mondiale, della flessibilità organizzativa delle imprese, della cosiddetta precarietà, delle scelte di politica sociale europea in termini di flexicu city ovvero all'obbligo del datore di lavoro di assicurare ilbenessere organizzativo. Si tratta di fattori dei quali non può essere onerato direttamente il datore di lavoro e che non possono rientrare nellavalutazione dei rischi. Il documento rappresenta una efficace sintesi tra le posizioni espresse da soggetti diversi, ciascuno portatore di differenti esigenze e punti di vista. Lo Stato, le Regioni e le parti sociali hanno condiviso una integrazione ad una norma penale su espresso rinvio della legge. E lo faranno ancora, viste le competenze della Commissione consultiva permanente. Impossibile negare le positive conseguenze di questa impostazione normativa, una delle principali innovazioni introdotte dal D.Lgs n. 81/2008, che dovrebbe consentire una maggiore certezza del diritto per le imprese, nel momento in cui, come impone la inattuata giurisprudenza costituzionale, si riduce la discrezionalità dell'interprete che agisce a posteriori. Ora si tratta di dare attuazione alla procedura individuata nelle indicazioni della Commissione. L'auspicio è che, in questa fase, i soggetti che in Commissione hanno condiviso criteri e contenuti delle indicazioni metodologiche li confermino anche nella fondamentale fase della vigilanza. In questo senso sarebbe (giuridicamente) improprio pretendere dalle aziende una valutazione utilizzando metodiche e tempi differenti da quelli approvati dalla Commissione o pretendere la nomina del medico competente. Anche per queste considerazioni, la Commissione ha previsto espressamente la possibilità di integrare le indicazioni dopo due anni dalla loro emanazione. Un auspicio di coerenza con le indicazioni riguarda anche l'eventuale contenzioso. Le indicazioni della Commissione, sebbene diffuse con lo strumento della"lettera circolare", costituiscono una integrazione della norma che le richiama espressamente ("La valutazione è effettuata nel rispetto delle indicazioni" della Commissione). Non si tratta, quindi, di una interpretazione ma di un elemento costitutivo della fattispecie legale, per cui i relativi contenuti-tutti, comprese le cadenze temporali indicate sono norma di legge, penale. Conferma ne sia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo all'emanazione delle indicazioni metodologiche della Commissione consultiva. Lo stesso dicasi per tutti i rinvii contenuti nel Digs n. 81/2008 (ivi compresi quelli alla contrattazione collettiva), destinati ad integrare la fattispecie.

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