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"Infortuni, il manager risponde nei limiti dei poteri di prevenzione"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
12/02/2011 - Nella sentenza n. 4106 del 3 febbraio 2011, la Corte di Cassazione chiarisce sulla responsabilità per infortuni di un titolare dell'azienda per l’incidente occorso ad un proprio dipendente di uno dei suoi stabilimenti. La Corte esclude la responsabilità del datore qualora uno dei suoi manager, direttore dello stabilimento, abbia i poteri di decisione e di spesa sufficienti per evitare l'incidente, e nei limiti degli adempimenti prescritti dalla normativa antinfortunistica: non serve, a riguardo, la prova rigorosa dell'esistenza di una delega in tema di sicurezza, anche scritta, tra di loro.Nel testo della sentenza la Corte opera inoltre, la distinzione tra datore di lavoro in senso giuslavoristico ed un manager che sia datore in senso prevenzionale: il direttore dello stabilimento può essere qualificato come datore di lavoro, ai fini della sicurezza, qualora gli vengano attribuiti poteri e disponibilità finanziarie idonee ad assolvere gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro Quest'ultimo, infatti, ha poteri adeguati a gestire l'attività di prevenzione anti infortuni, avendo in carico gli interventi di emergenza e l'amministrazione della piccola cassa: nel caso di specie, aveva quindi tutta la possibilità di mettere in campo iniziative di sicurezza tali da evitare l'infortunio, ad esempio comprando una scala a prova di caduta. Quindi, il responsabile dell'unità produttiva risponde penalmente nei limiti degli adempimenti prescritti dalla normativa antinfortunistica mentre non risulterà perseguibile per le eventuali violazioni rispetto alle quali non ha sufficienti poteri di prevenzione.
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