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"Sicurezza, il potere di spesa fissa la responsabilità"

fonte Italia Oggi / Sicurezza sul lavoro

18/02/2011 - Nuova pronuncia della Corte di cassazione in merito a un caso di grave infortunio occorso sul lavoro, nella fattispecie il direttore dello stabilimento è stato ritenuto il responsabile a titolo originario e non per delega, in quanto l'intervento per mettere in sicurezza il luogo di lavoro era nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva. Con la sentenza n. 4106 del 3 febbraio, la Cassazione ha accolto quindi il ricorso del datore di lavoro, condannato dai giudici di merito, e ha evidenziato invece la responsabilità del direttore di stabilimento. Ma vediamo di analizzare nella fattispecie il caso: l'infortunio è stato causato dall'utilizzo di una scala non sicura, e si è verificato presso uno dei sette stabilimenti di una grande azienda, gestito da un direttore con poteri e autonomia di spesa fino a 5 mila euro: si forma il contenzioso legale e il legale rappresentante dell'azienda viene condannato dai giudici di merito a due mesi di reclusione per lesioni colpose, in qualità di datore di lavoro. Nella fattispecie le motivazioni che vengono prodotte e che portano alla condanna evidenziano: il mancato accertamento dell'esistenza di una delega scritta e dell'esistenza di una delega anche non scritta; la circostanza che il direttore dello stabilimento non poteva essere configurato cotte «datore di lavoro», dal momento che aveva un potere di spesa limitato solo alle situazioni di emergenza, e inoltre la mancata nomina di un responsabile della sicurezza. Le eccezioni che vengono sollevate dalla Suprema corte nei confronti dei giudici di merito sono molto interessanti: viene ribadito che il direttore di stabilimento aveva sì poteri legati all'emergenza, ma poteva far fronte anche alle spese di modesta entità: infatti l'intervento sulla scala a disposizione del lavoratore, costato circa 500 euro, dimostra che poteva rientrare nella sua disponibilità di spesa. Da ciò la non necessaria prova rigorosa della sussistenza di una delega al direttore .Va distinta la legale rappresentanza dal potere effettivo di organizzazione, infatti il legislatore considera datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2 del digs 626/1994, «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, (...) in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa». Il legislatore con l'avverbio «comunque» ha voluto dare più valore al criterio sostanziale. Nelle aziende di grandi dimensioni come nel caso analizzato il rappresentante legale non coincide con la persona che si occupa dell'organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti; a quest'ultimo dovranno attribuirsi le responsabilità di prevenzione in materia di sicurezza Il direttore di stabilimento può essere qualificato come datore di lavoro, ai fini della sicurezza, se gli vengono assegnati poteri e disponibilità finanziarie idonee a assolvere gli obblighi di legge in materia di sicurezza come nel caso di specie.

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