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"Macchine adibite al sollevamento: chiarimenti dal ministero"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
24/02/2011 - Con circolare del 10 febbraio la Commissione consultiva permanente presso il ministero Lavoro fornisce importanti precisazioni in merito alle attrezzature che vengono adibite “eccezionalmente “ al sollevamento di persone. Il chiarimento riguarda una disposizione del Testo Unico, il punto 3.1.4. dell’allegato VI che, riguardo alle operazioni di sollevamento “eccezionali” pone la sola condizione che per le macchine utilizzate “siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo”. Per meglio esplicitare tale disciplina, la Commissione consultiva permanente puntualizza che l’eccezionalità ricorre nei casi nei quali si tratta di operare in situazioni di emergenza, o per le attività la cui esecuzione immediata è necessaria a prevenire situazioni di pericolo, o quando per l’effettuazione di determinate operazioni, ulteriori attrezzature che siano disponibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza. Inoltre, la Commissione ricorda che le operazioni di sollevamento devono prevedere, a valle l’analisi dei rischi, criteri per la scelta delle attrezzature da adibire al sollevamento eccezionale, nonché le modalità operative e la sorveglianza ed il controllo delle macchine utilizzate.
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