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"Lavori usuranti, on line la modulistica per datori di lavoro"
fonte ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - www.lavoro.gov.it / Responsabilità sociale
22/06/2011 - Il Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 21011, che introduce la possibilità di beneficiare di un accesso anticipato al pensionamento in favore degli “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”, stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro di dare comunicazione on line delle lavorazioni indicate nel testo del decreto. In particolare, nel caso dei processi produttivi in serie caratterizzati dalla “linea catena” (ovvero le lavorazioni indicate all’articolo 1, comma 1, lettera c ed esplicitate nell’allegato 1) i datori di lavoro devono compilare il modello LAV-US, disponibile on line sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dal 21 giugno 2011. Il sistema metterà poi i modelli compilati a disposizione delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli Istituti previdenziali competenti. Per procedere all’invio sarà necessario allegare la copia in formato pdf del documento di identità del soggetto che effettua la comunicazione (datore di lavoro o soggetto abilitato che agisce in nome e per conto del datore di lavoro). Presto sarà disponibile la funzione di accreditamento, preliminare all’invio della comunicazione. È necessario trasmettere la modulistica entro il 31 luglio 2011 e, in seguito, come indicato nella Circolare 15 del 20 giugno 2011, entro trenta giorni dall’inizio delle attività indicate nel decreto. È obbligatorio anche comunicare lo svolgimento di lavoro notturno (ovvero le lavorazioni indicate nel dettaglio all’articolo 1, comma 1, lettera b del decreto). A partire dal 20 luglio 2011, sempre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro, sarà disponibile il modello LAV-NOT. Le comunicazioni per i lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010 dovranno essere trasmesse entro il 30 settembre 2011. Ci sarà invece tempo fino al 31 marzo 2012 per le comunicazioni che riguardano il lavoro svolto nell’anno 2011. La mancata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
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