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" Materiali incandescenti, chi paga per l’imprudenza del lavoratore?"
fonte redazione antincendio / Sicurezza sul lavoro
22/07/2011 - Nella
sentenza 25205 del 23 giugno
scorso la Corte di Cassazione penale è chiamata a decidere sulla
condotta di un lavoratore che aveva manipolato materiali incandescenti
sul luogo di lavoro, procurando lesioni ad un collega e violando il
divieto previsto nel
Testo Unico di Sicurezza all'All. IV.
Nel caso di specie un lavoratore addetto alla saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale di gpl operava senza adottare idonee misure di sicurezza che evitassero pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Dalle risultanze processuali emergeva che l’imputato aveva agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, necessarie per la vicinanza con il serbatoio di GPL.
La Corte ha quindi presentato un quesito a proposito della sussistenza dell’obbligo di manipolare materiali incandescenti, inizialmente previsto nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (art. 34 lett b.) e che, secondo la difesa del lavoratore, sarebbe stato abrogato dall Testo Unico di Sicurezza. Evidenzia a riguardo la Cassazione come il nuovo T.U.S. ha sì abrogato l’articolo 34 lett B) D.P.R. 547/1955, ma prevede anche all'all. 4 una disposizione identica a quella abrogata ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza").
La successione di leggi nel tempo non ha quindi eliminato questa fattispecie penale.
Nel caso di specie un lavoratore addetto alla saldatura elettrica su tubazioni facenti parte di un impianto di distribuzione stradale di gpl operava senza adottare idonee misure di sicurezza che evitassero pericoli di incendio o di propagazione fiamme. Dalle risultanze processuali emergeva che l’imputato aveva agito con grossolana imprudenza e senza adottare le necessarie precauzioni, necessarie per la vicinanza con il serbatoio di GPL.
La Corte ha quindi presentato un quesito a proposito della sussistenza dell’obbligo di manipolare materiali incandescenti, inizialmente previsto nel D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (art. 34 lett b.) e che, secondo la difesa del lavoratore, sarebbe stato abrogato dall Testo Unico di Sicurezza. Evidenzia a riguardo la Cassazione come il nuovo T.U.S. ha sì abrogato l’articolo 34 lett B) D.P.R. 547/1955, ma prevede anche all'all. 4 una disposizione identica a quella abrogata ("4.1 nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio: 4.1.2 è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate misure di sicurezza").
La successione di leggi nel tempo non ha quindi eliminato questa fattispecie penale.
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