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"I quesiti sul decreto 81: la sostituzione del RLS"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
27/07/2011 -
Quesito
Nel caso in cui il RLS è una lavoratrice
e, causa la sua gravidanza, non può essere presente in azienda per un lungo
periodo è necessario che i lavoratori eleggano un nuovo RLS?
Risposta
Il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura che, ai sensi del comma 2
dell’art. 47 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente il Testo Unico in materia di
salute e di sicurezza sul lavoro, viene eletta o designata dai lavoratori
nell’ambito di una azienda ed alla stessa vengono assegnati numerosi diritti ed
attribuzioni che il legislatore ha elencato nel comma 1 dell’articolo 50 del
medesimo D. Lgs. n. 81/2008 e che qui di seguito si riportano:
“
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e
verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli
addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al
primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di
cui all'articolo 37;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente
alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli
impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle
malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a
quella prevista dall'articolo 37;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle
misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche
effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati
nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che
le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro
o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire
la sicurezza e la salute durante il lavoro”.
Dalla lettura del succitato articolo
emerge chiaramente quindi che, affinché il RLS possa esercitare le funzioni che gli sono
state assegnate e possa occuparsi delle varie problematiche inerenti le
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’azienda nella quale lavora,
lo stesso deve garantire una certa presenza nell’azienda stessa e, come dice la
norma, accedere nei luoghi dove si svolgono le lavorazioni,
partecipare alle riunioni degli operatori di sicurezza, partecipare ad
eventuali visite ispettive attuate dall’organo di vigilanza, avvertire il
responsabile dell’azienda dei rischi individuati o che dovessero sopravvenire
nel corso della sua attività e svolgere altre funzioni che comportano tutte in
genere una presenza assidua in azienda oltre ad un contatto continuo sia con i
responsabili della stessa che ovviamente con i lavoratori che rappresenta e dai
quali deve raccogliere eventuali osservazioni inerenti le misure di prevenzione
adottate e da adottare.
Ora nel caso di cui al quesito
formulato il RLS è una lavoratrice in gravidanza e la stessa,
in base alle disposizioni di un’altra legge dello Stato, ha diritto ad una
astensione obbligatoria dal lavoro per cinque mesi ed eventualmente anche ad
una astensione anticipata aggiuntiva allorché si verifichino delle condizioni
quali una grave complicazione della gravidanza, l’impossibilità di spostare la
lavoratrice ad eseguire mansioni meno disagevoli, condizioni di lavoro o
ambientali da ritenersi pregiudizievoli alla sua salute, per cui il datore di
lavoro si trova a non poterla adibire ad attività lavorative per un lungo
periodo. Subentra di fatto in tal caso per la lavoratrice RLS una situazione di
incompatibilità del suo stato di gravidanza con le funzioni e le attribuzioni
che le sono state assegnate e per le quali ha avuto mandato dai lavoratori che
rappresenta. Si pensi soltanto, ad esempio, alla circostanza che, per dover
svolgere le proprie mansioni di rappresentanza, fosse necessario accedere in
luoghi che possano comportare esposizioni nocive o pericolose per il suo stato
di gravidanza.
In casi del genere i lavoratori
dell’azienda, preso atto dell’assenza forzata per mesi del loro rappresentante
per la sicurezza ed essendo in sostanza quella della individuazione del RLS una
loro facoltà, possono riunirsi ed eleggere o designare un altro rappresentante
in sostituzione della lavoratrice in gravidanza essendo la stessa impedita a
svolgere le attribuzioni assegnatele, portando a conoscenza il datore di lavoro
delle proprie decisioni che sono del resto giustificate per i motivi che sono
già a sua conoscenza.
Il caso segnalato è analogo a quello
già prospettato in un altro precedente quesito nel quale veniva chiesto quali
provvedimenti adottare da parte dei lavoratori allorquando il loro
rappresentante per la sicurezza non svolgesse correttamente o non svolgesse
affatto le funzioni che gli sono state conferite al momento dell’elezione o
della designazione in risposta del quale si è suggerito di rimuovere
dall’incarico il RLS per inettitudine e sostituirlo con un altro
comunicando e motivando le decisioni assunte al datore di lavoro che, come è
noto, ai sensi dell’art. 37 comma 10 del D. Lgs. n. 81/2008, ha l’obbligo di
provvedere successivamente alla sua formazione in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro.
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