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"Datore di lavoro: come organizzare la prevenzione in azienda"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
28/07/2011 - Concludiamo con questo articolo la presentazione dei documenti
correlati alla campagna
informativa, promossa dal Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti
Lavoro (SPISAL) dell’ ULSS 5 dell’Ovest
vicentino, per
migliorare la
compilazione e promuovere l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei
rischi ( DVR).
Dopo
aver affrontato nel dettaglio il percorso
di miglioramento del DVR proposto dall’ULSS 5, e aver parlato dell’ Osservatorio
degli Infortuni e delle schede
macchina, affrontiamo un
breve
vademecum dei compiti del datore di lavoro.
Nel
documento relativo al “
Ruolo del datore
di lavoro nella redazione del DVR”, vengono affrontati i compiti che il datore
di lavoro (DdL) deve eseguire direttamente per assicurare il raggiungimento
degli obiettivi dell’organizzazione della prevenzione nella sua Azienda.
Nel
documento, curato dal Dott. Adolfo Fiorio (direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’ULSS 5), si sottolineano questi compiti per il datore
di lavoro:
-
definire gli obiettivi: “far
conoscere esplicitamente qual è il suo
impegnoin tema di prevenzione, cioè indicare la “rotta” che l’Azienda deve tenere
anche in tema di prevenzione. Formalizzare e diffondere la sua Politica
Aziendale della Sicurezza”. In un precedente articolo PuntoSicuro ha
presentato un esempio di formalizzazione dell’impegno del Datore di Lavoro in
tema di Prevenzione: una bozza di lettera del DdL per i lavoratori;
-
scegliere i “collaboratori operativi
che dovranno predisporre le azioni adeguate per conseguire gli obiettivi”. In particolare il documento ricorda che i due
principali collaboratori Operativi del DdL sono indicati nella Legge: il
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)
e il Medico Competente (MC);
–
assegnare i compiti ai collaboratori:
il DdL deve “assegnare obiettivi di budget o prevederli nel contratto di affidamento
incarico”.
Riportiamo
un esempio di obiettivi e incarichi.
Per
il
responsabile del Servizio Prevenzione
e Protezione:
-
“individuare i rischi e valutarli (assegnare un valore);
- indicare i lavoratori esposti;
-
predisporre le misure di prevenzione in ordine di priorità secondo il valore di
rischio assegnato;
-
definire l’organizzazione adeguata per controllare e migliorare il sistema
-
trasferire tutte queste informazioni al DdL
assicurandone l’aggiornamento periodico sull’andamento della gestione della
sicurezza”.
Per
il
medico competente:
-
“informare tempestivamente il DdL
delle condizioni di salute del Lavoratori e di tutte le situazioni che a suo
giudizio sono un rischio per i lavoratori assicurandogli facile accesso a tutte
le informazioni indispensabili per programmare il controllo sanitario;
-
collaborare con il RSPP
nell’individuazione dei rischi e delle idonee misure di prevenzione, in
particolare per i rischi da sostanze chimiche, per lavoratrici gravide, per lo stress
lavoro correlato”.
Il
documenti riporta poi altri compiti per il DdL:
–
mettere a disposizione le risorse:
considerato che “le risorse assegnate alla prevenzione non potranno essere
particolarmente rilevanti è strategico evitare di impiegare male il budget
assegnato alla sicurezza”. Il documento indica i
possibili errori/sprechi: “acquisto di attrezzature non efficaci;
acquisto di DPI non necessari” ; “acquisto di servizi scadenti e/o pericolosi;
attività di formazioni esuberanti e non efficaci”, …”. In
particolare il RSPP “dovrebbe essere responsabilizzato nella indicazione di
priorità e nella scelta degli impieghi delle risorse assegnate alla
Prevenzione. Il MC
in alcuni casi deve essere responsabilizzato, p.e. nella scelta di alcuni tipi
di DPI”.
–
verificare i risultati: “tempi e metodi
delle Verifiche Periodiche di Efficienza dovrebbero essere parte integrante di
quanto predisposto dal RSPP”. “Fondamentalmente il DdL dovrebbe richiedere al
RSPP di relazionare periodicamente (almeno ogni sei mesi e comunque tutte le
volte che accade un evento importante per la Prevenzione ( p.e. un infortunio
con prognosi> a 10gg). Sarebbe meglio predisporre uno schema di relazione
del RSPP secondo un modello schematico”. Inoltre in tema di Prevenzione “per
una corretta messa a regime del sistema è indispensabile che DdL attivi
strumenti di rilevazione dell’opinione dei Lavoratori”, in questo senso a volte l’ RLS,
come previsto dalla Legge, “talvolta non è sufficiente e bisogna pensare ad
altro”.
–
andare verso i miglioramenti che sono
necessari sulla base dei risultati delle verifiche periodiche
eseguite: “se il DdL si impegna
nell’esecuzione delle verifiche è logico procedere con le opportune azioni
di miglioramento. È utile coinvolgere sempre nella definizione e messa a
regime i consulenti del DdL: RSPP e MC. Sembra anche indispensabile
confrontarsi preventivamente con l’opinione dei Lavoratori”.
Tutti
questi compiti trovano la loro necessità in specifici articoli del Decreto
legislativo 81/2008. “Se il DdL opera concretamente, entro tempi stabiliti
con risultati misurabili, per mettere a punto un’ Organizzazione della
Sicurezza nella sua azienda che corrisponde ai criteri esposti, il DdL “potrà
documentare, esibendo Evidenze Oggettive”, di aver ottemperato in pieno alla
lettera ed allo spirito del Testo Unico.
Il
documento si sofferma, in correlazione con l’ articolo
30 del D,Lgs. 81/2008, anche su
alcuni
criteri di valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di gestione della sicurezza.
Ad
esempio:
-
le relazioni periodiche dei Dirigenti e Preposti;
-
le analisi delle Non Conformità e lo stato di completamento delle relative
Azioni Correttive;
-
le analisi dei Lavoratori RLS e verbale dell’incontro annuale art.35”.
Questa
una sintesi dei
principi generali
importanti per il DVR:
-
redatto su misura della specifica azienda e dei suoi rischi;
-
consultabile dal DdL e dai suoi principali Collaboratori;
-
contenente l’indicazione sintetica dei rischi
principali e la descrizione dell’organizzazione predisposta per garantire la
sicurezza;
-
comprende l’indicazione dei criteri per la verifica dell’efficienza
dell’Organizzazione della sicurezza”.
Infine
come si può migliorare l’organizzazione della Sicurezza?
Il
documento indica che “non bisogna rifare tutto da capo. Bisogna partire da
quello che c’è e migliorarlo gradualmente. La maggior parte dei DdL non sono in
grado di condurre un processo del genere senza specifica formazione
e supporto”.
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