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"Sui limiti di responsabilità fra datore di lavoro e preposto"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
01/08/2011 - Cassazione
Penale Sezione IV - Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010 (u. p. 9 luglio 2010)
- Pres. Brusco – P. M. De Sandro - Est. Zecca - Ric. M. C.
E’ in linea questa sentenza, per quanto riguarda la individuazione delle
responsabilità in caso di infortuni sul lavoro collegati a carenze in materia di
sicurezza sul lavoro, con le indicazioni fornite dal D.
Lgs. 9/54/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, relative in particolare alla posizione di garanzia che
nell’ambito delle organizzazioni di lavoro possono assumere anche le figure
intermedie oltre a quelle apicali. La figura intermedia presa in esame in questa
sentenza è quella del preposto al quale il legislatore ha voluto attribuire, nei
limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, mansioni di controllo del
personale assegnato alla sua sorveglianza e sul quale è tenuto a vigilare.
Secondo la suprema Corte, in particolare, l’attrezzaggio di una macchina con
modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione, che nella circostanza in
esame è stata causa dell’infortunio occorso ad un lavoratore, non rientra fra i
compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di
garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto
entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche tutte proprio
della sua qualifica e delle sue mansioni.
Il fatto
La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emessa dal
Tribunale nei confronti di un preposto ad un reparto lavorazioni in alluminio di
una azienda ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose gravissime
subite da una lavoratrice, con violazione di norme antinfortunistiche, e lo ha
condannato alla pena di euro 200,00 di multa e al risarcimento del danno da
liquidarsi innanzi al giudice civile. Al preposto
è stato addebitato il delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per
avere per colpa consistita nella violazione del D. Lgs. n. 626 del 1994,
articolo 35, commi 1, cagionato alla lavoratrice lesioni personali gravissime
omettendo di attrezzare un trapano a colonna in modo idoneo ai fini della
sicurezza in relazione al lavoro da svolgere, posizionando il riparo del trapano
in zona di difesa in modo non corretto, in quanto non ricoprente il totale
avanzamento dell'utensile fino al piano di lavoro e facendo sì che l'utensile
agganciasse il guanto di protezione della mano destra della donna, guanto che,
trascinato in rotazione, determinava l'amputazione del secondo dito della mano
destra della lavoratrice.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Il preposto ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto
l'annullamento del provvedimento. Il ricorrente ha fatto presente che per le
modalità della lavorazione al momento dell’infortunio il lavoratore ha dovuto
necessariamente con la propria mano aggirare la protezione della macchina e che
l’infortunio era accaduto per tale motivo e non per la cattiva collocazione
della maschera di protezione e per non aver quindi bene attrezzato il trapano
come ingiustamente a lui addebitato.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna del
ricorrente. “
La posizione di garanzia del
preposto
”,
ha sostenuto la suprema Corte
, “che ai sensi del Decreto Legislativo n.
81 del 2008, articolo 19 per la parte in cui la nuova norma rappresenta una
sintesi di tutto l'assetto della precedente giurisprudenza in materia, deve
sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di
formazione, è definita in termini che non lasciano spazio a imputazioni che
riguardano le omissioni di cautele relative alla organizzazione del lavoro
incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)”.
“
La contestazione mossa”, ha proseguito la Sez. IV, “
aveva
riguardo a specifiche condotte omissive caratterizzate da negligenza, imperizia
e imprudenza, e tutte relative a compiti propri del
preposto
e caratteristici della sua posizione di preminenza tecnica e gerarchica”.
L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola
lavorazione da svolgere in un determinato momento, infatti, non rientra certo,
secondo la Corte, nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e
controllo propri del datore di lavoro per cui la Corte di Appello ha applicato
correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa,
“
evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di
garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del
corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica
e delle sue mansioni”. La Corte di Appello, ha fatto inoltre notare la Sez.
IV, ha individuata la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione
della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col
mandrino del trapano a colonna e che in sostanza lo schermo non copriva e non
schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. “
Il compito di
regolazione/macchina”, ha così concluso la suprema Corte
, “spetta,
operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di
lavoro”.
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