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"Sui limiti di responsabilità fra datore di lavoro e preposto"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

01/08/2011 - Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010 (u. p. 9 luglio 2010) -  Pres. Brusco – P. M. De Sandro - Est. Zecca - Ric. M. C. 

E’ in linea questa sentenza, per quanto riguarda la individuazione delle responsabilità in caso di infortuni sul lavoro collegati a carenze in materia di sicurezza sul lavoro, con le indicazioni fornite dal D. Lgs. 9/54/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, relative in particolare alla posizione di garanzia che nell’ambito delle organizzazioni di lavoro possono assumere anche le figure intermedie oltre a quelle apicali. La figura intermedia presa in esame in questa sentenza è quella del preposto al quale il legislatore ha voluto attribuire, nei limiti dei suoi poteri gerarchici e funzionali, mansioni di controllo del personale assegnato alla sua sorveglianza e sul quale è tenuto a vigilare. Secondo la suprema Corte, in particolare, l’attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione, che nella circostanza in esame è stata causa dell’infortunio occorso ad un lavoratore, non rientra fra i compiti di controllo del datore di lavoro ma è da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche tutte proprio della sua qualifica e delle sue mansioni.
 
Il fatto
La Corte di Appello ha confermata una sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti di un preposto ad un reparto lavorazioni in alluminio di una azienda ritenuto responsabile del delitto di lesioni colpose gravissime subite da una lavoratrice, con violazione di norme antinfortunistiche, e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di multa e al risarcimento del danno da liquidarsi innanzi al giudice civile. Al preposto è stato addebitato il delitto di cui all'articolo 590 c.p., commi 1, 2, e 3, per avere per colpa consistita nella violazione del D. Lgs. n. 626 del 1994, articolo 35, commi 1, cagionato alla lavoratrice lesioni personali gravissime omettendo di attrezzare un trapano a colonna in modo idoneo ai fini della sicurezza in relazione al lavoro da svolgere, posizionando il riparo del trapano in zona di difesa in modo non corretto, in quanto non ricoprente il totale avanzamento dell'utensile fino al piano di lavoro e facendo sì che l'utensile agganciasse il guanto di protezione della mano destra della donna, guanto che, trascinato in rotazione, determinava l'amputazione del secondo dito della mano destra della lavoratrice.
Il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
Il preposto ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione alla quale ha chiesto l'annullamento del provvedimento. Il ricorrente ha fatto presente che per le modalità della lavorazione al momento dell’infortunio il lavoratore ha dovuto necessariamente con la propria mano aggirare la protezione della macchina e che l’infortunio era accaduto per tale motivo e non per la cattiva collocazione della maschera di protezione e per non aver quindi bene attrezzato il trapano come ingiustamente a lui addebitato.
 
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna del ricorrente. “ La posizione di garanzia del preposto ”, ha sostenuto la suprema Corte , “che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 19 per la parte in cui la nuova norma rappresenta una sintesi di tutto l'assetto della precedente giurisprudenza in materia, deve sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di formazione, è definita in termini che non lasciano spazio a imputazioni che riguardano le omissioni di cautele relative alla organizzazione del lavoro incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)”.
 
La contestazione mossa”, ha proseguito la Sez. IV, “ aveva riguardo a specifiche condotte omissive caratterizzate da negligenza, imperizia e imprudenza, e tutte relative a compiti propri del preposto e caratteristici della sua posizione di preminenza tecnica e gerarchica”. L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento, infatti, non rientra certo, secondo la Corte, nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro per cui la Corte di Appello ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, “ evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni”. La Corte di Appello, ha fatto inoltre notare la Sez. IV, ha individuata la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna e che in sostanza lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. “ Il compito di regolazione/macchina”, ha così concluso la suprema Corte , “spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro”.
 
 
 


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