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"Rischio stress: valutazione preliminare e valutazione approfondita"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
22/08/2011 -
Nelle aziende italiane, anche per colmare ritardi fisiologici e ritardi
normativi, c’è continua necessità di informazioni, suggerimenti e indicazioni
dettagliate relative alla
valutazione del rischio stress
lavoro-correlato.
Proprio per venire incontro a queste esigenze PuntoSicuro continua la
presentazione dei documenti tratti da un convegno, organizzato dall’ ULSS 20 di Verona, dal titolo “ Valutazione
dello stress lavoro correlato. Esperienze regionali a confronto”.
Durante il convegno, che si è tenuto il 5 maggio 2011 durante la
manifestazione “ Ambiente
Lavoro”, nell’intervento dal titolo “
La
valutazione dello stress lavoro-correlato. Dalla guida operativa delle Regioni
alle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente” - a cura
del Dr. Fulvio D’Orsi (Coordinatore gruppo stress del Comitato Tecnico
Interregionale) – è stato possibile fare il punto della normativa e sono state
offerte utili indicazioni pratiche per la valutazione nelle aziende.
Dopo aver esposto i presupposti normativi, europei e italiani, relativi
alla valutazione del rischio
stress, l’autore offre dei chiarimenti sul
campo di
applicazione:
- “le molestie e la violenza sul posto di lavoro non sono oggetto
dell’accordo sullo stress
lavoro-correlato;
- tuttavia molte dinamiche messe in atto per esercitare violenza morale
possono essere presenti come fattori di stress anche senza una precisa
volontarietà lesiva;
- valutare e tenere sotto controllo tali fattori crea un contesto
lavorativo che scoraggia l’esercizio di forme di violenza intenzionale;
- il pericolo stress lavoro-correlato (e il relativo possibile rischio) può
riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore;
- non è possibile quindi escludere a priori, per nessuna realtà lavorativa,
la necessità di procedere ad una valutazione”.
Ricordando che lo stress lavoro-correlato è oggetto di preoccupazione sia
per i datori
di lavoro sia per i lavoratori (“eliminare o contenere i fattori
stressogeni lavorativi comporta benefici per la salute dei lavoratori, ma
anche vantaggi per l’impresa”), l’autore sottolinea che
il fine della
valutazione è la prevenzione.
Veniamo alla valutazione vera e propria.
La valutazione dello stress lavoro-correlato presuppone due
diverse
fasi.
La
prima fase è relativa alla
valutazione
preliminare, all’identificazione di tutti i rischi che superano una
soglia di azione tale da richiedere l’adozione di specifiche misure di
prevenzione. Ad esempio c’è una valutazione “ oggettiva”
di:
- “
eventi sentinella, quali ad esempio: indici
infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e
segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori;
-
fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio:
ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e
turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti
professionali richiesti;
-
fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo
nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti
interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione
(es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).
La valutazione, nella sua prima fase, si basa su: indicatori
misurabili/eventi sentinella, tipo di attività lavorativa, check list. Altre
indicazioni per la prima fase valutativa:
- “gli indicatori vanno valutati in un contesto unitario, in modo da
apprezzarli non singolarmente ma nella loro interazione”
- gli strumenti possono essere utilizzati direttamente dalle figure della
prevenzione in azienda; - i valori di riferimento vanno scelti, quando
disponibili, rispettando criteri di omogeneità con il tipo di attività
produttiva, le dimensioni dell’azienda, le caratteristiche della popolazione
lavorativa. Possono essere effettuati anche confronti nell’ambito della stessa
azienda tra diversi gruppi omogenei o tra diversi periodi temporali”.
Infatti nell’aziende è importante l’
individuazione di gruppi
omogenei:
- “nelle aziende a maggiore complessità organizzativa è opportuno condurre
la valutazione
non considerando l’azienda nella sua interezza, ma analizzando i dati per
partizioni organizzative o per gruppi omogenei di lavoratori;
- il criterio di omogeneità da rispettare è quello relativo alla natura del
problema da analizzare. In alcuni casi potrà riguardare una caratteristica della
mansione lavorativa (es. operatori di sportello al pubblico), in altri
l’omogeneità rispetto al soggetto da cui dipende l’organizzazione del lavoro
(una struttura che fa capo ad una figura dirigenziale)”.
È poi importante il
coinvolgimento dei lavoratori.
In relazione alla valutazione
dei fattori di contesto e di contenuto “occorre sentire i lavoratori e/o i RLS/RLST.
Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione
rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i
lavoratori è rimessa al datore di lavoro anche in relazione alla metodologia di
valutazione adottata”.
In particolare – continua il relatore – “deve essere assicurato il
coinvolgimento dei lavoratori ai fini della corretta interpretazione delle
caratteristiche del lavoro e dell’individuazione dei fattori potenzialmente
stressanti. Questo contributo dei lavoratori nella fase di rilevazione degli
indicatori oggettivi è cosa diversa dalla rilevazione della percezione
soggettiva dei medesimi elementi e il disagio ed il malessere che ne possono
derivare”.
Laddove dalla valutazione
preliminare “non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente
tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio ( DVR)
e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, si procede alla
pianificazione ed alla adozione degli opportuni
interventi
correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali,
comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino
inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella
pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d.
valutazione approfondita)”.
La
valutazione approfondita è una “valutazione
quali-quantitativa dei rischi finalizzata a definire le misure di prevenzione da
attuare e verificarne l’efficacia”.
Viene svolta una valutazione della “percezione soggettiva dei lavoratori”
attraverso questionari standardizzati, focus
group e interviste semi-strutturate.
In particolare si valutano gli stessi elementi della prima fase, ma “solo
nei gruppi omogenei dove sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di
maggiori dimensioni si può fare a campione”.
Il relatore ricorda che nelle
imprese che occupano fino a 5
lavoratori, “in luogo dei predetti strumenti di valutazione
approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di
valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei
lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro
efficacia”.
Alcune
indicazioni applicative relative al percorso di
valutazione:
- Fase 1 Preparazione dell’organizzazione: coinvolgimento del top
management, costituzione team di valutazione, azioni comunicative, iniziative di
formazione;
- Fase 2 Individuazione dei gruppi omogenei e/o delle partizioni
organizzative;
- Fase 3 Valutazione del rischio: valutazione preliminare, pianificazione e
attuazione degli interventi correttivi (preliminare), verifica dell’efficacia
degli interventi attuati, valutazione approfondita;
- Fase 4 Pianificazione e attuazione degli interventi correttivi;
- Fase 5 Formalizzazione nel DVR
e piani di gestione;
- Fase 6 Monitoraggio
Verifica e aggiornamento della valutazione.
Qualche chiarimento sulla
sorveglianza sanitaria:
- “le linee
guida della Commissione consultiva non prevedono l’obbligo di sorveglianza
sanitaria per i lavoratori esposti a stress lavoro-correlato;
- in generale la sorveglianza sanitaria non costituisce una misura
d’elezione in tutte le situazioni di stress
lavoro-correlato, andando invece privilegiati gli interventi
sull’organizzazione del lavoro;
- in qualsiasi momento un lavoratore può chiedere di essere sottoposto a
visita medica, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi lavorativi”.
Per concludere il relatore ricorda che
la Commissione Consultiva
provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla pubblicazione delle
indicazioni metodologiche proposte, a seguito dello svolgimento del
monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale
monitoraggio saranno definite dalla Commissione consultiva stessa.
“ La
valutazione dello stress lavoro-correlato. Dalla guida operativa delle Regioni
alle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente”, relazione del Dr.
Fulvio D’Orsi (Coordinatore gruppo stress del Comitato Tecnico Interregionale)
al convegno “Valutazione dello stress lavoro correlato. Esperienze regionali a
confronto”
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