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"Travi Tralicciate in calcestruzzo: Linee guida del Consiglio superiore ll.pp."
fonte LavoriPubblici.it / Edilizia
22/08/2011 - E' possibile scaricare il documento "Linee guida per l'utilizzo di travi travi
tralicciate in acciaio conglobate nel getto di calcestruzzo collaborante e
procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'impiego" riferito al punto 4.6
del DM 14.1.2008 Norme tecniche per le costruzioni, approvato dal Consiglio
Superiore dei Lavori pubblici, con voto n.116/2009.
Il paragrafo 4 delle suddette Linee Guida prevede che ogni ditta produttrice di travi reticolari miste che ritenga che la trave prodotta appartenga ad una delle categorie indicate alle lettere a) o b) del paragrafo 2 delle Linee Guida medesime, dovrà documentare tale circostanza al Servizio Tecnico Centrale con apposita relazione descrittiva e di calcolo, idonea a dimostrare il rispetto delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per la specifica categoria.
Il Servizio Tecnico Centrale, esaminata la documentazione e accertata l'appartenenza ad una delle due categorie predette, ne darà conferma al richiedente. Ove la trave appartenga alla lettera c) del paragrafo 2, o comunque il Servizio Tecnico Centrale rilevi tale circostanza, ciascun produttore richiederà il rilascio dell'autorizzazione all’impiego, come previsto dal punto 4.6 del DM 14.01.2008, completando adeguatamente la documentazione.
Il paragrafo 4 delle suddette Linee Guida prevede che ogni ditta produttrice di travi reticolari miste che ritenga che la trave prodotta appartenga ad una delle categorie indicate alle lettere a) o b) del paragrafo 2 delle Linee Guida medesime, dovrà documentare tale circostanza al Servizio Tecnico Centrale con apposita relazione descrittiva e di calcolo, idonea a dimostrare il rispetto delle caratteristiche e dei requisiti richiesti per la specifica categoria.
Il Servizio Tecnico Centrale, esaminata la documentazione e accertata l'appartenenza ad una delle due categorie predette, ne darà conferma al richiedente. Ove la trave appartenga alla lettera c) del paragrafo 2, o comunque il Servizio Tecnico Centrale rilevi tale circostanza, ciascun produttore richiederà il rilascio dell'autorizzazione all’impiego, come previsto dal punto 4.6 del DM 14.01.2008, completando adeguatamente la documentazione.
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