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"Addetti a lavorazioni pesanti e pensionamento anticipato"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
23/08/2011 - La Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e quella per l’Attività
Ispettiva, con
Circolare n. 22 del 10 agosto
2011, forniscono le prime indicazioni operative per
usufruire dei benefici previsti dal
Decreto Legislativo n.
67/2011, che consente un accesso anticipato al pensionamento
per il lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
pesanti”.
Tali indicazioni, in attesa della emanazione del decreto applicativo previsto dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, sono rivolte in particolare a coloro che intendono presentare domanda di pensionamento entro il 30 settembre p.v. La circolare scioglie alcuni importanti nodi interpretativi legati alla individuazione della platea dei destinatari, alle modalità e contenuti delle domande di accesso al beneficio ed alla istruttoria delle stesse.
Fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, il diritto al prepensionamento è riservato ad una serie di tipologie di lavoratori dipendenti tra cui: lavoratori impegnati in attività in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti da palombari; lavori ad alte temperature; lavori di asportazione dell'amianto; alcune tipologie di lavori notturni.
Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale lo stesso è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 10 gennaio 2012.
La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.
Tali indicazioni, in attesa della emanazione del decreto applicativo previsto dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, sono rivolte in particolare a coloro che intendono presentare domanda di pensionamento entro il 30 settembre p.v. La circolare scioglie alcuni importanti nodi interpretativi legati alla individuazione della platea dei destinatari, alle modalità e contenuti delle domande di accesso al beneficio ed alla istruttoria delle stesse.
Fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, il diritto al prepensionamento è riservato ad una serie di tipologie di lavoratori dipendenti tra cui: lavoratori impegnati in attività in galleria, cava o miniera, lavori in cassoni ad aria compressa; lavori svolti da palombari; lavori ad alte temperature; lavori di asportazione dell'amianto; alcune tipologie di lavori notturni.
Ai fini dell'accesso al beneficio, il lavoratore interessato deve trasmettere alla sede territorialmente competente dell'ente previdenziale presso il quale lo stesso è iscritto la relativa domanda e la necessaria documentazione:
a) entro il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
b) entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 10 gennaio 2012.
La domanda deve essere presentata all'ente previdenziale presso il quale il lavoratore interessato è iscritto, secondo modalità definite dall'ente medesimo.
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