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"Verifiche periodiche: chiarimenti sull’elenco dei soggetti abilitati"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza
07/09/2011 - PuntoSicuro ha già informato i suoi lettori della recente proroga
dell’entrata in vigore del Decreto
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011
“Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo”.
Il
decreto, che con la nuova proroga
entrerà in vigore il
24 gennaio 2012, dà attuazione all’articolo 71, comma 13, del Decreto
legislativo 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature
di lavoro ed i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati
che potranno fare le verifiche, in sostituzione di INAIL e ASL.
Ricordiamo
che con il decreto viene istituita, dal Ministero del Lavoro, una
Commissione con il compito, tra le
altre cose, di costituire ed aggiornare l’
elenco
dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche (allegato III del decreto
ministeriale).
Una
volta istituito l’elenco, INAIL e ASL potranno procedere ad istituire ulteriori
elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell’elenco dei
soggetti già abilitati dal Ministero) di cui avvalersi qualora non siano in
grado di effettuare direttamente le verifiche
nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le
successive).
In
particolare qualunque soggetto abilitato dal Ministero del lavoro può essere
iscritto a domanda negli elenchi INAIL o ASL e gli elenchi sono messi a
disposizione dei datori
di lavoro.
Riguardo
alle modalità per l’abilitazione - descritte nell’allegato III al decreto
dell’11 aprile 2011 – si sottolinea la necessità del possesso di specifici
requisiti e della presentazione di un’
istanza
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
L’iscrizione
all’elenco del Ministero del Lavoro ha una
validità
quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza.
I
soggetti abilitati, pubblici o privati, dovranno inoltre tenere un
registro informatizzato che contenga
sia copia dei verbali delle verifiche
effettuate sia ulteriori dati, quali il regime in cui è stata effettuata la
verifica, la data della successiva verifica periodica, il tipo di attrezzatura,
etc.
Per
chiarire alcuni aspetti relativi al
contenuto delle istanze di iscrizione, con riferimento al punto 1.1.
dell’allegato III al Decreto Ministeriale dell’11 aprile 2011, il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela delle
condizioni di lavoro – ha emanato la
Circolare n.21/2011 dell’8 agosto 2011.
Circolare
che sottolinea ,ad esempio, che l'istanza di cui al punto 1.2 dell'Allegato III
al D.M. 11 aprile 201:
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata.
Ministero
del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale della tutela
delle
condizioni di lavoro - Circolare n.21/2011 dell’8 agosto 2011 -
Verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro — Primi chiarimenti in ordine
al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III
al D.M. 11.04.11
1.2. L'istanza relativa alla richiesta di iscrizione di cui al punto 1.1., sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere prodotta anche in via telematica certificata e contenere l'elenco delle attrezzature di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 per le quali il soggetto pubblico o privato intende effettuare le verifiche, l'indicazione delle Regioni di intervento e l'elenco della documentazione allegata.
“
deve essere
anche inviata per posta certificata al seguente indirizzo di posta
elettronica dgtutelalavoro@mailcert.lavoro.gov.it”.
Questi
gli altri
chiarimenti contenuti nella
circolare:
-
“il
responsabile tecnico deve essere
unico per il soggetto da abilitare;
-
per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività occorre
indicare l'elenco delle attrezzature
di cui si chiede l'abilitazione nonché lo specifico personale addetto alle
verifiche delle singole attrezzature;
-
occorre allegare all'istanza
planimetrie
in scala adeguata della sede centrale e di quelle Regionali in cui si intende
operare, corredate di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e dati
catastali”;
-
“ogni
variazione di diritto o di
fatto operata dai soggetti che saranno abilitati dovrà essere comunicata al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della
Commissione di cui a DM 11.04.11., si esprimerà circa l'ammissibilità o meno
della variazione comunicata;
-
all'atto della richiesta di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2, comma
4 (…), i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui
all'Allegato I, punto 1, lett. d). Dovranno altresì essere comunicate le
variazioni concernenti tale organigramma”.
Inoltre
con riferimento alle attrezzature
di cui all'Allegato VII del Decreto legislativo n. 81/2008, in assenza di
certificato di accreditamento di cui al punto 1, lettera a), dell'Allegato I al
DM 11.04.11, è necessario che:
-
“il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000. di
essere
indipendente dalle parti
interessate e cioè dal progettista, costruttore, fornitore, installatore,
acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature
sottoposte a verifica, né sia il rappresentante autorizzato di una qualsiasi
delle suddette parti;
-
il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale responsabile della
verifica dichiarino. ai sensi del DPR
445/2000, di non essere il progettista, costruttore, fornitore, installatore,
acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature
sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di una qualsiasi
delle suddette parti;
-
il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto nelle attività
concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, di non
essere impegnato in attività che possano entrare in conflitto con
l'indipendenza di giudizio e con l'integrità professionale in reazione
all'attività di verifica, ed in particolare di non essere direttamente
coinvolto nel progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e manutenzione
delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di attrezzature similari in
concorrenza;
-
il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR 445/2000, che
tutte le parti interessate devono avere accesso ai servizi del soggetto richiedente,
che non devono sussistere indebiti condizionamenti finanziari o di altra
natura, che le procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono essere
gestite in modo non discriminatorio”.
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