"Usuranti, c'è tempo "
fonte Italia Oggi - Lavoro e Previdenza / Normativa
Con una lettera circolare di ieri ( prot. n. 37/0000418) il ministero del lavoro ha infatti disposto la proroga del termine (fissato al 30 settembre) per l'effettuazione della denuncia prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 67 del 2011 e relativa ai lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel corso del 2010.
Di cosa si tratta.
La riforma dei lavori usuranti ha
introdotto l'obbligo di comunicazione con periodicità annuale
dell'eventuale esecuzione di lavoro notturno, svolto in modo
continuativo o compreso in regolari turni periodici nel caso in cui il
datore di lavoro occupi dei lavoratori notturni. In particolare, il dlgs
n. 67/2011 stabilisce che il datore di lavoro deve fare la
comunicazione «nel caso in cui occupi lavoratori notturni così come
definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera b» dello stesso decreto
legislativo.
Ai sensi di tale disposizione, cioè ai soli fini dell'accesso ai benefici pensionistici sono considerati lavoratori notturni:
1) i lavoratori a turni che prestano la loro attività per almeno sei ore consecutive, comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per un numero di giorni lavorativi all'anno non inferiore a:
- 78 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- 64 giorni: per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009.
2) i lavoratori, diversi da quelli di cui al punto precedente che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.
In sede di prima applicazione, il ministero ha fissato (circolare n. 15/2011) al 30 settembre 2011 il termine per la comunicazione relativa al lavoro notturno svolto nel 2010 e al 31 marzo 2012 quello per la denuncia del lavoro notturno svolto nel 2011. In considerazione della mancata emanazione del decreto, previsto dall'articolo 4 del dlgs 67/2011, con il quale dovranno essere definite le modalità attuative della normativa sui lavori usuranti, e della modulistica per le comunicazioni, il ministero ha ora deciso di rinviare la prima scadenza, riservandosi a un momento successivo l'indicazione di una nuova data.
Segherie del marmo. Anche i lavori di segheria
del marmo rientrano tra le attività «particolarmente faticose e pesante»
contemplate dal dlgs 67/2011 ai fini dell'applicabilità del regime
pensionistico speciale previsto dallo stesso decreto. Lo precisa il
ministero del lavoro nella circolare n. 25/2011 con la quale il
dicastero guidato da Maurizio Sacconi risponde alle richieste di
chiarimenti provenienti da alcune direzioni territoriali. In
particolare, il ministero chiarisce che i lavori di segheria del marmo
possono rientrate tra quelli indicati dal dm 19 maggio 1999, purché tali
attività siano svolte nell'ambito del ciclo produttivo all'interno
delle cave.
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