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"I quesiti sul decreto 81: sul RLS socio lavoratore"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
21/09/2011 -
Quesito
In una azienda artigianale gestita da una s.r.l.
con 10 dipendenti e 2 soci amministratori-lavoratori uno dei quali, ai fini
della sicurezza sul lavoro, è stato individuato, di comune accordo, come datore
di lavoro aziendale con facoltà di spesa e con lettera debitamente
controfirmata per accettazione oltre che RSPP della stessa essendo in possesso dell'attestato
di partecipazione al corso di formazione ex art.10 del D. Lgs 626/94, può
l’altro socio-lavoratore rivestire il ruolo di RLS
posto che nell'azienda nessuno dei dipendenti intende candidarsi come RLS
interno?
Risposta
Il legislatore allorquando, dopo avere definito
con l’art. 2 comma 1 lettera a) del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81 il lavoratore, ai fini ed agli effetti delle
disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo, quale “
persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo
fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione”, ha equiparato ai
lavoratori così definiti anche “
il socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua
attività per conto delle società stessa” si ritiene che lo abbia fatto
affinché siano estese nei confronti dello stesso, proprio perché svolge una
attività lavorativa per conto della società, tutte le tutele della salute e
dell’integrità fisica riservata ai lavoratori subordinati e non anche perché se
ne tenga conto ai fini della organizzazione del “sistema sicurezza” da
istituire nell’azienda (istituzione del servizio di prevenzione e protezione,
nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ecc.).
Per quanto riguarda
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) il D. Lgs. n. 81/2008
con l’art. 47 commi 2 ha stabilito che “
in
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza” e con il comma 3 dello stesso articolo che
“
nelle aziende o unità produttive che
occupano
fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato
per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo
quanto previsto dall'articolo 48”. Ora nel quesito formulato si chiede sostanzialmente
se un socio amministratore di una società, che presta attività lavorativa per
conto della stessa e che è pertanto equiparato ad un lavoratore della stessa
azienda, può rivestire la funzione di RLS.
A parte che il RLS
non è individuato dal datore di lavoro ma eletto o designato dai lavoratori i
quali esprimono quindi una loro volontà di scegliere un lavoratore che curi i
loro interessi per quanto riguarda l’applicazione delle norme di sicurezza e
delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la loro integrità ed a parte altresì
la perplessità che sorge sul fatto che i lavoratori di una azienda individuino
un loro rappresentante in un socio della società che gestisce l’azienda stessa
e presso la quale prestano la loro attività, il quale è in fondo un
proprietario dell’azienda medesima, si ritiene assolutamente incompatibile, per
ragioni facilmente comprensibili anche se il legislatore non lo ha precisato, che
il RLS
sia un socio di una società che gestisce l’azienda presso la quale lo stesso
RLS deve svolgere le proprie funzioni di rappresentanza in quanto, essendo
socio del datore di lavoro, comunque ha di fatto una convergenza di interessi
con lo stesso. Una conferma di quanto osservato deriva dall’esame delle
attribuzioni che il legislatore ha
voluto assegnare al RLS e che troviamo nell’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 che
di seguito si riporta:
“
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di
contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
a) accede ai luoghi
di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato
preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato
sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei
luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in
merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
e) riceve le
informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai
preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli
ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le
informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una
formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo
37;
h) promuove
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula
osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla
riunione periodica di cui all'articolo 35;
m) fa proposte in
merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il
responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso
alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi
impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro”.
attribuzioni
che in gran parte denotano chiaramente una posizione di marcata
“contrapposizione” del RLS rispetto al datore di lavoro o a chi per lui. Ci si
chiede, infatti, come potrebbe assolvere alle sue funzioni con serenità ed imparzialità
un RLS socio amministratore di una società e come potrebbe quindi, ad esempio,
promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori
(lettera h) che lo stesso dovrà poi contribuire ad applicare, oppure come potrebbe
formulare e fare mettere a verbale osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti rivolte contro la propria
società (lettera i), o partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo
35 del D. Lgs. n. 81/2008 assumendo contemporaneamente le posizioni
contrapposte di RLS
e socio amministratore (lettera l) assieme poi al proprio socio che è datore di
lavoro ed anche nella circostanza RSPP dell’azienda, o addirittura fare ricorso
alle autorità competenti e quindi in pratica denunciare il proprio socio
qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate
dallo stesso nella qualità di datore di lavoro ed i mezzi impiegati per
attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il
lavoro (lettera o)?
Per
quanto sopra detto inoltre si ritiene anzi che il socio lavoratore
amministratore non dovrebbe sostanzialmente
neanche partecipare alla elezione dei lavoratori prevista dall’art. 47 del D.
Lgs. n. 81/2008 la quale nella logica dovrebbe essere riservata esclusivamente
ai lavoratori che nell’azienda assumono una posizione di subordinazione
rispetto al datore di lavoro. E’ opportuno a tal punto richiamare anche quanto
riportato in merito alla elezione del RLS
in un Accordo Interconfederale raggiunto in materia di salute e di sicurezza
sul lavoro il 22 giugno 1995 fra le organizzazioni datoriali e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative. Nello stesso,
infatti, per quanto riguarda le modalità di elezione del RLS in aziende o unità
produttive fino a 15 dipendenti, è indicato che “
hanno diritto al voto
tutti i lavoratori iscritti a libro matricola
e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova
con contratto a
tempo indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda o unità
produttiva”.
Alla
luce delle considerazioni sopra svolte in definitiva ed in risposta al quesito
formulato non si ritiene opportuno che le funzioni di RLS siano svolte da un
socio amministratore di una società che gestisce l’azienda nell’ambito della
quale lo stesso deve operare, anche se il legislatore non si è espresso in
merito. Qualcuno a tal punto può osservare che una soluzione del genere non è stata comunque
espressamente vietata dalle disposizioni di legge ma se ce ne andiamo con il
principio che in Italia tutto ciò che non è vietato è consentito e pensiamo di
applicare questa categorica asserzione alla materia della salute e della
sicurezza sul lavoro vuol dire che la nostra preoccupazione non è quella di
fare prevenzione e garantire ai lavoratori le maggiori condizioni di sicurezza ma
è quella di cercare di rispettare comunque le disposizioni di legge pensando però
di raggirarle nella maniera a noi più confacente e più conveniente.
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