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"RLS e RLST: un accordo applicativo per le aziende artigiane"
fonte PuntoSicuro / Normativa
22/09/2011 - Nella rubrica “
I quesiti sul decreto 81” PuntoSicuro
da diversi anni offre chiarimenti in merito alla corretta applicazione e
interpretazione del Decreto
legislativo 81/2008. Chiarimenti che spesso portano i nostri lettori a
inserire negli articoli commenti e approfondimenti che ci aiutano nel nostro
lavoro informativo.
In merito alla recente risposta
relativa alla nomina, come RLS, di un socio
lavoratore amministratore di una società, segnaliamo la sottoscrizione in
data 13 settembre 2011 della “
Stesura
definitiva dell’Accordo applicativo del D.Lgs. 81/2008 e smi del 28 giugno 2011”.
L'accordo siglato – sostituisce l’Accordo
del 3 settembre 1996 per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 in materia di salute
e sicurezza sul lavoro - deriva da un’intesa tra Cgil, Cisl, Uil e le Associazioni artigiane e definisce
le modalità di utilizzo e gestione delle risorse per l’ RLS,
l’RLST e per la formazione alla sicurezza.
L’intesa parte dalla
considerazione che “il sistema produttivo può contare su un tessuto di aziende
artigiane e di piccole
imprese che assicurano un notevole apporto di ricchezza e di occupazione,
di cui, a partire dall'ambito locale, si avvantaggia l'intero Paese”. E le
“Parti concordano sulla necessità di dotare il sistema della Rappresentanza in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di un Accordo in grado di
regolare le relazioni sindacali, gli
assetti degli organismi paritetici e le attribuzioni del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza”.
Vediamo alcuni punti di questo
accordo, nella versione definitiva del 13 settembre, che si applica alle
“imprese aderenti a Confartigianato, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e/o che applicano i
contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti
firmatarie del presente Accordo”.
Intanto con questo accordo
si allarga la rappresentanza degli RLS
( Rappresentanti
dei Lavoratori sulla Sicurezza) che verranno di norma eletti anche nelle
aziende sotto i 15 dipendenti (articolo 2).
Le Parti firmatarie valutano che
il Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST), ai sensi degli artt.
47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità
artigiana (Organismi paritetici) è la “forma di rappresentanza più adeguata
alle realtà imprenditoriali del comparto
artigiano e in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in
maniera generalizzata”.
E nell’ambito dell’esercizio dei “diritti
dei lavoratori in merito all’individuazione dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48 le Parti firmatarie concordano che
la figura del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano
fino a 15 lavoratori”.
Nelle imprese che occupano oltre
i 15 lavoratori “il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora
non sia stato eletto un rappresentante
per la sicurezza aziendale”.
Si sottolinea poi che “non sono
eleggibili come Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, né elettori, i soci di Società, gli
associati in partecipazione e i collaboratori familiari”.
L’accordo stabilisce anche la
tempistica per l’individuazione degli RLST
che dovrebbe portare alla loro istituzione entro tre mesi e mezzo dalla
definitiva sottoscrizione dell’Accordo. Ad esempio entro 90 giorni, dalla
stipula dell’Accordo nazionale dovranno essere definiti i Protocolli attuativi
a livello regionale, in particolare il numero degli RLST
afferenti a ciascuna provincia dovrà essere individuato congiuntamente dalle
parti ed indicato nei Protocolli regionali.
Inoltre le informazioni e la
documentazione aziendale che la legislazione prevede venga messa a disposizione
del RLS
(inerente alla “valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione,
nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine,
agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e
alle malattie professionali”,…) dovrà essere
trasmessa per conoscenza presso la sede degli Organismi paritetici
insieme ai risultati finali delle valutazioni del rischio che sarà documentata attraverso
schede predisposte dall’Opna (Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato) in
collaborazione con gli Opra (Organismi Paritetici Regionali dell'Artigianato),
nel rispetto dei contenuti di cui agli art. 28 e 29 del D. Lgs. 81/2008 e smi.
Da parte loro gli RLST
dovranno:
- predisporre un “
programma di lavoro e di attività periodico
che sarà trasmesso agli Opta (Organismi Paritetici Territoriale
dell’Artigianato, ndr) almeno 30 gg. prima della sua attuazione” e relazionare
“periodicamente sull’attività svolta con l’ausilio di appositi moduli, predisposti
dall’Opna in collaborazione con gli Opra”;
- in caso di accesso in azienda
al di fuori della programmazione prevista, “comunicare per scritto alla
componente datoriale dell’Opta, con un preavviso di 6 gg., le aziende
interessate”; - esercitare il loro mandato in “via continuativa ed esclusiva”,
ma “nel caso in cui per carenza di risorse non sia possibile garantire il tempo
pieno del RLST,
le Parti definiranno a livello regionale, in deroga al presente Accordo, i
tempi dell’attività utilizzando le risorse dedicate, comunicandolo all’Opna”.
Riguardo agli
RLS ricordiamo che l’accordo prevede
che, per l'espletamento del ruolo previsto dal D.Lgs 81/2008, al rappresentante
per la sicurezza “vengono riconosciuti
permessi
retribuiti pari a 40 ore annue. Vengono imputate a tale monte-ore le ore
autorizzate per l'espletamento degli adempimenti previsti all'art. 50, comma 1,
lett. a), h), m),o) del Testo Unico.
Inoltre vengono imputate a questo
stesso monte-ore “le attività inerenti alle funzioni svolte al di fuori
dell'azienda; l'utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di
lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore,
tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttivo-organizzative
dell'impresa”.
L'RLS – che riceve su richiesta copia
del documento di valutazione dei rischi ove previsto e del Documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze e ogni sua modificazione - ha
“diritto ad accedere ai dati relativi ai costi delle misure adottate per
eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia
di salute e sicurezza sul lavoro derivanti da interferenze delle lavorazioni
che dovranno specificatamente essere indicati nel Duvri.
Di tali dati e dei processi produttivi di cui sia messo o venga comunque a
conoscenza, il rappresentante è tenuto a fare un uso strettamente connesso al
proprio incarico, nel rispetto del segreto industriale”.
Per concludere ricordiamo che l'accordo,
che prevede anche lo stanziamento di maggiori risorse per le attività di
prevenzione, formazione e gestione della sicurezza, riporta specifiche
indicazioni ai fini della
costituzione
della rete degli organismi paritetici e della loro efficacia ed efficienza.
In particolare l’Opna e gli Opra
devono collaborare per definire criteri e modalità unitarie nel Sistema della
pariteticità artigiana per concretizzare alcune specifiche attribuzioni che
l’art. 51 del D. Lgs. 81/2008 attribuisce a tali organismi,
ad esempio con riferimento all’attuazione della “ collaborazione”
in materia di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
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