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" Smaltimento amianto, necessaria la formazione degli addetti"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Formazione ed informazione
23/09/2011 - La Corte di Cassazione, con sentenza n. 30071 del 28 luglio scorso
conferma la condanna al carcere e alla sanzione pecuniaria per una
datrice di lavoro che aveva assegnato operai senza preparazione
professionale al recupero e allo smaltimento di materiali contenenti
amianto.
Nel caso di specie la condanna sia in primo che in secondo grado arrivava a otto mesi di reclusione e 16.000 euro di multa: proposto appello in Cassazione, era stato riconosciuto che la ricorrente aveva effettivamente incaricato due persone alla neutralizzazione dei rifiuti mediante verniciatura e impacchettamento e alle attività di recupero di rifiuti contenenti amianto gestite in via principale da altri.
Secondo i tribunali locali, oltre a non essere dotati di specifica formazione, i due operai non erano formalmente dipendenti della ditta incaricata dei lavori. Inoltre, l'intera attività fu realizzata senza rispettare le regole fissate dalla legge in tema di iscrizione, in tema di comunicazione, in tema di cautele da adottare.
Nello specifico non era stato presentato il piano previsto dall' art. 34 del D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro), e non era stata compiuta l’iscrizione all'albo previsto dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio).
Ciò basta alla Corte per rigettare il ricorso e confermare la sentenza di condanna, già affermata dai giudici territoriali.
Tutti i testi normativi citati sono disponibili sulla nostra banca dati Sicuromnia:
http://sicuromnia.epc.it
Nel caso di specie la condanna sia in primo che in secondo grado arrivava a otto mesi di reclusione e 16.000 euro di multa: proposto appello in Cassazione, era stato riconosciuto che la ricorrente aveva effettivamente incaricato due persone alla neutralizzazione dei rifiuti mediante verniciatura e impacchettamento e alle attività di recupero di rifiuti contenenti amianto gestite in via principale da altri.
Secondo i tribunali locali, oltre a non essere dotati di specifica formazione, i due operai non erano formalmente dipendenti della ditta incaricata dei lavori. Inoltre, l'intera attività fu realizzata senza rispettare le regole fissate dalla legge in tema di iscrizione, in tema di comunicazione, in tema di cautele da adottare.
Nello specifico non era stato presentato il piano previsto dall' art. 34 del D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro), e non era stata compiuta l’iscrizione all'albo previsto dal D.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 51 (attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio).
Ciò basta alla Corte per rigettare il ricorso e confermare la sentenza di condanna, già affermata dai giudici territoriali.
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