Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 25 Novembre 2024
News

"Con la Manovra bis cambiamenti per le professioni "

fonte LavoriPubblici.it / Normativa

27/09/2011 - "Le professioni cambieranno moltissimo perché recepire i principi contenti nella manovra sarà anche una dimostrazione della nostra volontà di portare avanti una riforma delle professioni che già ci aveva visti impegnati nella predisposizione di un progetto che abbiamo definito e presentato unitariamente l'anno scorso al ministro Alfano".

Queste le parole del presidente del Comitato Unitario delle Professioni (CUP), Marina Calderone, che, in occasione dell'assemblea nazionale dei consigli provinciali dei consulenti del lavoro, è intervenuta nuovamente sulle norme contenute nella manovra economica in materia di professioni e ammettendo che le norme contenute nel Legge n. 148/2011 sono un primo passo verso un sistema professionale che contenga regole trasparenti. "Oggi - ha commentato il presidente del CUP Calderone - noi abbiamo davanti il compito operativo di tradurre in norma quello che è scritto nella legge 148 del 2011. È una grande sfida, importante perché si tratta di temi che vanno a toccare i punti nevralgici del sistema. Parleremo di polizze di responsabilità civile, di tariffe, di praticantato, di potestà disciplinare all'interrno dei giudizi promossi dagli iscritti agli ordini, di pubblicità".

La Calderone ha ammesso che i temi trattari serviranno per modernizzare un comparto che dà lavoro a 2 milioni e centomila professionisti di cui la metà è sotto i 45 anni e che bene ha fatto il Governo a non proseguire verso la strada della liberalizzazione selvaggia degli ordini che avrebbe solo danneggiato il settore.

Ricordiamo di seguito i principali punti toccati dalla Legge n. 148/2011:
  • la formazione continua - previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione;
  • il tirocinio professionale - il tirocinio dovrà essere effettuato sulla base di criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l'accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
  • il compenso professionale - il professionista dovrà pattuire per iscritto il proprio compenso, prendendo come riferimento le tariffe professionali e dovrà informare il cliente circa il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;
  • l'assicurazione professionale - il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti;
  • la pubblicità informativa - i professionisti possono liberamente effettuare con ogni mezzo (carta, internet) pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni. Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.


Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1200 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino