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"Formazione e lavori in quota"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
30/09/2011 - Il D.Lgs.
n. 81/2008 definisce lavoro in quota l
"attività lavoratoriva che
espone il lavoratore a rischio di caduta da una
quota posta ad altezza
superiore a 2 m rispetto a piano stabile" .
L'articolo
116 del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, norma speciale rispetto alla norma
generale di cui all'art. 37 e speciale di cui all'articolo 77 del D.Lgs. n.
81/2008 che prevede comunque l'obbligo di addestramento per tutti coloro che
(ad esempio) lavorano
in quota, prevede un specifico obbligo formativo per quel che riguarda i
lavori in quota nei quali nel contempo si abbia anche il posizionamento e il
sistema di accesso mediante funi.
L'esempio
più immediato e' il lavoro su parete di roccia per la messa in sicurezza.
L'art.
116 D.Lgs. n. 81/2008 fa riferimento a quegli operatori che obbligatoriamente
devono "accedere" ai luoghi di lavoro o "stazionare" sul
luogo di lavoro servendosi di DPI di III cat., ad esempio:
-
la discesa lungo in pilone di una sopraelevata mediante imbracatura tipo
"rocciatore";
-
la salita ad un pianerottolo che può avvenire solo con imbracatura.
Per
quanto riguarda il campo d'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 a
rt. 116:
Obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante FUNI occorre precisare che:
1)
chi sale e scende il traliccio utilizzando imbracatura
e doppio cordino con o senza dissipatore con connettori a gancione
non
accede nè si posiziona mediante funi, quindi non sussiste l'obbligo di
formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di
addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
2)
chi si posiziona su palo, traliccio o carpenteria metallica con cintura di
posizionamento e cordino di posizionamento
non accede nè si posiziona
mediante funi quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi
dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art.
77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
3)
chi si assicura su piattaforma o cestello con imbracatura e cordino con o senza
dissipatore con connettori su ancoraggio predisposto nel perimetro del cestello
NON accede nè si posiziona mediante funi quindi non sussiste l'obbligo di
formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di
addestramento in base all'art. 77 comma 5 D.Lgs. n. 81/2008;
4)
chi svolge una attività lavorativa in cui è previsto di accedere a un posto di
lavoro dal basso o dall'alto calandosi o risalendo una fune di lavoro e
stazionando su di essa (posizionandosi) è soggetto all'obbligo di formazione ai
sensi dell'Allegato XXI.
Inoltre
è utile precisare, sempre al fine di applicare correttamente l'art. 116 del
D.Lgs. n. 81/2008, quanto segue:
1.
accedere a un posto di lavoro in
quota con utilizzo di imbracatura,
cordino, ecc. non e' lavoro su fune;
2.
posizionarsi su un posto di lavoro assicurandosi mediante imbracatura, cordino
e quant'altro necessario (assorbitore, ecc.): non e' un lavoro su fune se i
piedi sono appoggiati stabilmente sul tetto o sull'apprestamento (per esempio
montaggio trave carraia su ponteggio);
3.
farsi calare ad esempio su una parete rocciosa per andare a fissare o mettere
in sicurezza dei massi pericolanti rimanendo appeso solo con la fune:
e' un
lavoro su fune regolato dall'art. 116 d.lgs. n. 81/2008.
I
lavoratori edili che lavorano in
quota con rischio di caduta dall'alto
devono essere sempre formati e addestrati al corretto utilizzo dei dpi
anticaduta (terza categoria), quindi si applica D.Lgs. n. 81/2008 art. 77
comma 4, lettera h) e comma 5, ad esempio: spazzacamino, lattoniere,
antennista, carpentiere e cosi' via.
Se
gli stessi lavoratori devono affidarsi alla sospensione su fune di lavoro per
lavorare allora è obbligatoria la
formazione ai sensi dell'art. 116 e allegato
XXI D.Lgs. n. 81/2008, ad esempio: lavavetri di facciate di edifici, posa di
reti e disgaggi su parete di roccia (come da te citato), potatura e
abbattimento controllato di alberi
e cosi via.
L'uso
della piattaforma autosollevante non rientra nel campo di applicazione
dell'art. 116 e, di conseguenza, dell'all. XXI.
L'operatore
si serve della piattaforma per raggiungere il luogo di lavoro e non
dell'imbracatura (o sistema di funi), che però è comunque obbligatorio
indossarla e vincolarla alla piattaforma stessa.
In sostanza in questo caso l'elemento fondamentale è la piattaforma e non l'imbracatura.
In sostanza in questo caso l'elemento fondamentale è la piattaforma e non l'imbracatura.
L'art.
107 D.Lgs. n. 81/2008 prevede che le disposizioni del capo II sui lavori in
quota si applicano a qualunque "attività lavorativa che espone il lavoratore
al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad
un piano stabile".
La
piattaforma è un piano
stabile se è ferma, mentre se si muove (si alza,
si abbassa, si sposta lateralmente...) no.
Inoltre
i lavori su piattaforma
sono sicuri solo se avvengono all'interno della
piattaforma (ad es. l'operaio comunale che sostituisce la lampada di un
lampione ricurvo), mentre molto spesso ciò non avviene (operatore che si sporge
per una lavorazione, che utilizza indebitamente la piattaforma per accedere al
tetto o ad altro piano in quota).
Per
questo motivo è obbligatorio che l'operatore indossi cintura con bretelle
collegate con fune di trattenuta a parti stabili dell'opera provvisionale.
Se
ne deduce quindi che in questi casi la formazione può essere erogata anche
senza rispettare gli obblighi previsti dall'art. 116 e dall'allegato XXI,
ossia:
-
senza l'obbligo di ricorrere ai soggetti formatori accreditati come al punto 1
dell'allegato XXI;
-
rispetto del punto 2 dell'allegato;
-
rispetto, per quanto possibile, del punto 3 dell'allegato ben sapendo che non
ci sono particolari vincoli.
Per
tutti i altri lavori in quota in cui l'imbracatura e il cordino
sono sistemi di sicurezza e non di accesso e posizionamento, al lavoratore deve
essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo
DPI III categoria, procedure di lavoro, ecc.
ai
sensi dell'art. 77 comma 5. Tutto questo può essere erogato dal datore di
lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 D.Lgs. n.
81/2008 comma 5: “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul
luogo di lavoro”), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a
persone o enti competenti.
Nel fare informazione teorica, addestramento pratico e verifiche di apprendimento è consigliabile non superare i 15 lavoratori (massimo. 20 se non è previsto addestramento), rispetto delle assenze (che non dovrebbe superare il 10% delle ore previste, 20% se non è previsto addestramento), tenuta del registro delle presenze e presentazione del programma formativo con metodologia didattica.
Nel fare informazione teorica, addestramento pratico e verifiche di apprendimento è consigliabile non superare i 15 lavoratori (massimo. 20 se non è previsto addestramento), rispetto delle assenze (che non dovrebbe superare il 10% delle ore previste, 20% se non è previsto addestramento), tenuta del registro delle presenze e presentazione del programma formativo con metodologia didattica.
La
formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di
terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della
valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 D.Lgs. n. 81/2008.
Nulla
vieta, comunque, che nel programma formativo possano essere inseriti ed
esplicitati i contenuti ex All. XXI che possono riguardare, ad esempio:
•
l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche
tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
•
gli elementi di primo
soccorso;
•
i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
•
le procedure di salvataggio;
•
ecc…
Per
quel che riguarda la
formazione all'uso dei DPI di 3° categoria, il
datore di lavoro ai sensi dell'art 77 c. 4 lett h) "assicura una
formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI."
Esemplificando:
1)
per lo spazzacamino,
il lattoniere, l'antennista e così via:
formazione e addestramento per
DPI Terza Categoria secondo l'art. 77 D.Lgs. n. 81/2008;
2)
per il montatore di ponteggi (Preposto o Addetto): solo f
ormazione in
base all'allegato XXI della durata di 28 ore che già ingloba
formazione e
addestramento DPI Anticaduta;
3)
per lavoratore su fune (Addetto):
formazione in base all'allegato XXI
della durata di 32 ore, che già include
formazione e addestramento DPI
Anticaduta;
4)
per il preposto
lavoro su fune:
formazione in base all'allegato XXI della durata di 32
ore che già include la
formazione e addestramento DPI Anticaduta, più
(ad esempio) 8 ore di formazione
formazione preposti, per un totale di
40 ore complessive.
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