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"Strage di Barletta: quale sicurezza per gli opifici industriali"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
06/10/2011 - La Strage di Barletta avvenuta il 3 ottobre scorso e nella quale hanno
perso la vita 5 donne e la figlia del proprietario dello stabile dove si
trovava l’opificio adibito a lavorazione industriale travolto dal
crollo della palazzina, ha spinto il Presidente della Repubblica ad un
nuovo monito per la vigilanza sui luoghi di lavoro. Il Presidente ha
parlato di inaccettabile tragedia soprattutto l'impegno di tutti, poteri
pubblici e soggetti privati, a tenere sempre alta la guardia sulle
condizioni di sicurezza delle abitazioni e dei luoghi di lavoro con una
costante azione di prevenzione e di vigilanza.
Ma cosa prescrive il Testo Unico di Sicurezza a proposito di questi particolari contesti lavorativi?
Vale la pena ricordare che per la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché per gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, l’art. 67 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prescrive che quelli destinati ad ospitare almeno tre lavoratori, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale prescrizione è aggiuntiva a quelle di cui all’Allegato IV e riguarda solo gli opifici adibiti a lavorazioni industriali nei quali si conta di impiegare non meno di 3 lavoratori.
La notifica alla ASL deve contenere la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, oltre che della sistemazione dei locali e degli impianti.
Nel caso di specie si stanno al momento vagliando le tante denuncie arrivate anche pochi giorni prima della tragedia sui rischi di staticità dell'edificio in seguito ai lavori di demolizione di un rudere attiguo: inoltre, si stanno raccogliendo informazioni sui risultati del sopralluogo fatto il 30 settembre scorso da Vigili del fuoco e tecnici comunali nello stabile crollato e per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Ma cosa prescrive il Testo Unico di Sicurezza a proposito di questi particolari contesti lavorativi?
Vale la pena ricordare che per la costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché per gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, l’art. 67 del Testo Unico di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) prescrive che quelli destinati ad ospitare almeno tre lavoratori, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale prescrizione è aggiuntiva a quelle di cui all’Allegato IV e riguarda solo gli opifici adibiti a lavorazioni industriali nei quali si conta di impiegare non meno di 3 lavoratori.
La notifica alla ASL deve contenere la descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse, oltre che della sistemazione dei locali e degli impianti.
Nel caso di specie si stanno al momento vagliando le tante denuncie arrivate anche pochi giorni prima della tragedia sui rischi di staticità dell'edificio in seguito ai lavori di demolizione di un rudere attiguo: inoltre, si stanno raccogliendo informazioni sui risultati del sopralluogo fatto il 30 settembre scorso da Vigili del fuoco e tecnici comunali nello stabile crollato e per verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
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