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"Rottami metallici: entra in vigore il nuovo regolamento UE"
fonte Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro / Sicurezza sul lavoro
07/10/2011 - Il Consiglio europeo ha adottato
il 28 aprile scorso
il Regolamento 333/2011, che indica criteri in base ai quali alcuni
tipi di rottami di ferro, acciaio, alluminio e leghe di alluminio
cessano di essere considerati rifiuti e possono essere reimpiegati nelle
lavorazioni industriali.
L’entrata in vigore è prevista per il 9 ottobre, e diverse sono le novità per gli operatori di settore.
Innanzitutto il decreto è immediatamente operativo, in quanto non necessita di atto di recepimento.
Inoltre, detta quattro condizioni, in base alle quali i rottami di ferro di acciaio e di alluminio cessano di essere considerati rifiuti:
- Assenza di pericolosità: deve trattarsi di rifiuti non pericolosi contenenti ferro, acciaio, alluminio o leghe di alluminio recuperabili, escluse quindi la limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, nonché fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici (punto 2 dell’allegato I)
- Modalità di trattamento: i rottami devono essere separati alla fonte o durante la raccolta e tenuti divisi, oppure sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.
I rottami di alluminio devono essere separati dagli elementi non metallici e non di alluminio. Necessario, inoltre, portare a termine tutti i trattamenti meccanici necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente (punto 3 dell'allegato I e II).
- Caratteristiche di qualità: i rottami non devono presentare alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono rispettare i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non devono superare i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
- Documentazione in regola: il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici o di alluminio deve aver redatto una dichiarazione di conformità, per ciascuna partita di rottami metallici, in base al modello di cui all'allegato III del regolamento (articoli 5 e 6 del regolamento).
Per approfondire sul nuovo decreto consiglia l’articolo di G. Amendola “Rottami metallici, cambiano le regole per l’attività di recupero”, Ambiente&Sicurezza sul lavoro 10 2011.
L’entrata in vigore è prevista per il 9 ottobre, e diverse sono le novità per gli operatori di settore.
Innanzitutto il decreto è immediatamente operativo, in quanto non necessita di atto di recepimento.
Inoltre, detta quattro condizioni, in base alle quali i rottami di ferro di acciaio e di alluminio cessano di essere considerati rifiuti:
- Assenza di pericolosità: deve trattarsi di rifiuti non pericolosi contenenti ferro, acciaio, alluminio o leghe di alluminio recuperabili, escluse quindi la limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, nonché fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici (punto 2 dell’allegato I)
- Modalità di trattamento: i rottami devono essere separati alla fonte o durante la raccolta e tenuti divisi, oppure sottoposti a un trattamento per separare i rottami di ferro e acciaio dagli elementi non metallici e non ferrosi.
I rottami di alluminio devono essere separati dagli elementi non metallici e non di alluminio. Necessario, inoltre, portare a termine tutti i trattamenti meccanici necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente (punto 3 dell'allegato I e II).
- Caratteristiche di qualità: i rottami non devono presentare alcuna delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, devono rispettare i limiti di concentrazione fissati nella decisione 2000/532/CE e non devono superare i valori di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004.
- Documentazione in regola: il detentore che cede ad un altro detentore rottami metallici o di alluminio deve aver redatto una dichiarazione di conformità, per ciascuna partita di rottami metallici, in base al modello di cui all'allegato III del regolamento (articoli 5 e 6 del regolamento).
Per approfondire sul nuovo decreto consiglia l’articolo di G. Amendola “Rottami metallici, cambiano le regole per l’attività di recupero”, Ambiente&Sicurezza sul lavoro 10 2011.
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