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"Utilizzare in sicurezza puntelli telescopici e parapetti provvisori"
fonte PuntoSicuro / Edilizia
10/10/2011 - PuntoSicuro, impegnata da anni nella comunicazione, promozione e
diffusione di idonee politiche di
prevenzione nel comparto
edile, segnala che sul sito della Direzione
Provinciale del Lavoro di Modena è stato recentemente pubblicato un
articolo tratto dall’inserto del numero 8-9 di agosto-settembre 2011 della rivista
" ISL
- Igiene & Sicurezza del Lavoro”, un mensile di aggiornamento giuridico
e orientamento tecnico in materia di igiene e sicurezza.
Nell’articolo
“
Puntelli
Telescopici e parapetti provvisori - Uso e calcolo” – a cura
dell’ingegnere Maurizio Magri, Responsabile U.O. Vigilanza Tecnica della
Direzione Regionale del Lavoro di Torino – si ricorda che le attività
edili “necessitano sempre più spesso
di tecnologie e processi produttivi che posseggano allo stesso tempo i
requisiti di sicurezza, di economicità e di rapidità d’impiego, nonché di
standardizzazione delle soluzioni”. E con questi obiettivi si stanno
diffondendo sul mercato “due tipologie di prodotti da utilizzarsi in fasi
lavorative molto comuni e frequenti nei cantieri
edili: i
puntelli telescopici e
i
parapetti provvisori”.
Prima
di riportare qualche indicazione sull’uso di queste attrezzature (non ci
soffermeremo invece sui calcoli), l’autore si sofferma sui
riferimenti normativi.
Chiaramente
la principale normativa di legge è rappresentata dal Decreto
legislativo 81/2008 ed è necessario notare che entrambi i sistemi in esame
rientrano nella definizione di «
attrezzatura
di lavoro» in quanto ciascuno di essi è un apparecchio
destinato ad essere usato durante il lavoro.
L’autore
sottolinea alcuni obblighi nell’uso delle attrezzature
di lavoro e riporta diversi articoli significativi del decreto. Ne
riportiamo alcuni:
-
l’
art. 23 “obbliga i fabbricanti e i
fornitori di puntelli telescopici e di parapetti
provvisori a fabbricare e fornire attrezzature sicure, in quanto
sono vietati la fabbricazione, la vendita,
il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro non rispondenti
alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
-
l’
art. 24 obbliga invece gli
utilizzatori, che sono anche installatori di puntelli telescopici e di
parapetti provvisori, ad
attenersi alle
norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai
rispettivi fabbricanti”.
Si
ricorda inoltre che le attrezzature in questione, “in quanto non rientranti nel
campo di applicazione di alcuna Direttiva Comunitaria di Prodotto, non sono
marcate CE e devono possedere i
requisiti
di sicurezza di cui all’art. 70, comma 2, e quindi essere
conformi ai requisiti generali di sicurezza
di cui all’Allegato V, che prevede in particolare al punto 5 il requisito
fondamentale di sicurezza della stabilità poiché nel caso in specie
qualora ciò risulti necessario ai fini della
sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro
elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi”.
Senza
dimenticare che, in relazione ai puntelli telescopici, il D.M.
6 agosto 2004 «Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e
sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione ed all’impiego di puntelli
telescopici regolabili in acciaio» mantiene
ancora la sua validità.
Viene
inoltre ricordata la
normativa tecnica
pertinente, di derivazione europea:
-
UNI EN 1065:1999 «Puntelli telescopici regolabili di acciaio - Specifiche di
prodotto, progettazione e verifica attraverso calcoli e prove»;
-
UNI EN 13374:2004 «Sistemi temporanei di protezione dei bordi - Specifica di
prodotto, metodi di prova ».
Spesso
le due tipologie di attrezzature sono composte ed integrate dall’utilizzo di
ulteriori elementi integrativi normati dalle:
UNI EN 13377:2003, UNI EN 1263-1:2003, UNI EN 1263-2:2003, UNI EN
795:2002 e UNI EN 517:1998.
L’autore
segnala che, “pur non rappresentando un documento normativo”, le «Linea guida
per la scelta, l’uso e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei
bordi. Parapetti provvisori, reti di protezione, sistemi combinati», emanate
dall’INAIL ex ISPESL, sono un “utile riferimento per reperire informazioni
tecniche sulla progettazione di tali sistemi”.
Puntelli telescopici
I
puntelli telescopici regolabili, comunemente detti anche “puntelli in ferro”,
sono una “soluzione efficiente ed efficace” e “sono largamente impiegati in edilizia
per puntellamenti di armature
di scavi, di murature contro terra, di armature di pilastri, di solette e
di archi. Sono regolabili in lunghezza in modo grossolano mediante estrazione
della parte telescopica e inserimento della spina di collegamento e in modo
più preciso con l’ulteriore regolazione
per rotazione di una apposita ghiera o manicotto”.
Tra
gli
usi non corretti più comuni di questa attrezzatura l’autore
cita, ad esempio:
–
“la messa in opera di puntelli sovraccaricati (in numero insufficiente);
–
il mal posizionamento del puntello contro le superfici delle strutture
interessate, in modo non assiale rispetto alla direzione delle forze che devono
contrastare;
–
la posa di basi di ripartizione del carico insufficienti;
–
l’adozione di basette metalliche poggiate sul terreno in posizione inclinata
senza adeguati arresti e in assenza o mal posizionamento di cunei fra basetta e
superficie di appoggio nel caso che le due non siano fra loro parallele”.
Inoltre
si ricorda che nel montaggio del puntello è “raccomandato l’uso di tuta, guanti
da lavoro ed elmetto” e si mette in evidenza “che
cause di pericolo spesso trascurate sono lo sfilamento e la caduta
della parte telescopica dal corpo del puntello (per esempio durante il
sollevamento con gru)
e il pizzicamento della mano dell’operatore nel caso che questi, con puntello
in verticale, tolga la spina
determinando il repentino rientro della parte telescopica sul corpo inferiore”.
Inoltre i puntelli “vanno tenuti in buono stato di conservazione, puliti e
revisionati periodicamente, scartando gli elementi danneggiati o piegati”.
L’articolo
– a cui vi rimandiamo anche per la presenza di utili immagini descrittive -
descrive poi quello che è “l’impiego di gran lunga più frequente del puntello telescopico: la
costruzione di solette
e solai” e vengono fornite indicazioni per i “corretti calcoli di sicurezza
delle attrezzature utilizzate”.
Parapetti provvisori
Sono
una “affidabile attrezzatura per la protezione dei bordi contro la caduta
dall’alto, per tutti quei lavori ad esempio svolti sui tetti, siano essi
piani o inclinati”.
Una
copertura è «
praticabile» se è
possibile “l’accesso e il transito di persone, anche con attrezzature
portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza
in quanto non sussistono pericoli
di caduta di persone e/o di cose dall’alto nè rischi di scivolamento in
condizioni normali”. Nei casi di non praticabilità della copertura o di una
generica superficie in quota si pone il problema di predisporre i necessari
apprestamenti di sicurezza a protezione delle cadute
dall’alto, anche in funzione alla pendenza della copertura stessa che può
essere (UNI 8088) del tipo orizzontale o suborizzontale (fino al 15%),
inclinata (dal 15% al 50%) o fortemente inclinata (oltre il 50%).
Un
apprestamento di sicurezza che si sta diffondendo soprattutto nei cantieri
edili è il parapetto provvisorio a protezione dei bordi, “anche se, è bene
precisare,
il solo ‘parapetto’ non
rappresenta in tutti i casi l’unico dispositivo di sicurezza necessario”:
-
“sulle superfici orizzontali il lavoratore, in piedi o camminando in ogni
direzione su di esso, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di
rotolamento, mantenendo l’equilibrio nella posizione iniziale”. Il parapetto
provvisorio è “l’unico apprestamento necessario”;
-
“sulle superfici a forte pendenza il lavoratore, pur potendo stare ancora in
piedi o camminare in ogni direzione su di esso, è soggetto a un rischio
elevato di scivolamento, di rotolamento e di urto contro degli ostacoli, e
in questo caso le sollecitazione dinamiche rilevanti rendono sufficiente
l’utilizzo di parapetti provvisori, ma gli elementi componenti e gli ancoraggi
del sistema devono essere idoneamente progettati;
-
sulle superfici a fortissima pendenza il lavoratore non può stare in piedi o
camminare in ogni direzione su di esso senza scivolare, rotolare e urtare
contro degli ostacoli, e in questo caso non è più adeguata la sola adozione del sistema dei
parapetti provvisori, ma è necessario utilizzare tecniche alternative ai
dispositivi collettivi di protezione dei bordi quali l’uso di ponti
sviluppabili o di cestelli elevatori, l’uso di linee vita di ancoraggio e di punti di ancoraggio, la
realizzazione di piani di lavoro ausiliari ecc.”.
Concludiamo
con alcune
indicazioni di prevenzione
tratte dall’articolo in riferimento ai parapetti
provvisori:
-
“il
montaggio del sistema di protezione
dei bordi con parapetti provvisori (che è anch’esso un lavoro in quota) va
effettuato con tutte le cautele atte ad evitare il rischio
di caduta dall’alto; si predilige l’uso di una piattaforma
di lavoro elevabile P.L.E. per la realizzazione degli ancoraggi e la posa
dei montanti e di correnti, con l’operatore sempre situato nel ‘cestello’, ma
si può anche, per coperture già predisposte con punti di ancoraggio o linee
vita, procedere all’assemblaggio con l’uso di idonei Dispositivi
di Protezione Individuali (DPI) fino alla completa messa in opera”;
-
“un sistema di protezione dei bordi deve comprendere necessariamente un
corrente principale, un corrente
intermedio o una protezione intermedia e un corrente inferiore fermapiede;
tutti gli elementi componenti devono essere rifiniti e collocati in modo tale
che il rischio di lesioni dovute a perforazioni o a lacerazioni, nell’uso e nel
momento della caduta,
sia ridotto al minimo”;
-
“il montaggio e lo smontaggio del parapetto provvisorio è bene che siano
effettuati da una persona qualificata come montatore”;
-
“dei parapetti provvisori è necessario verificare periodicamente lo
stato di conservazione, ingrassare le
parti di movimento, come i perni, ed effettuare la pulizia dei bulloni;
inoltre, una buona manutenzione
delle parti superficiali elimina possibili pericoli derivanti da indebolimenti
dovuti alla corrosione. I parapetti provvisori devono essere ispezionati a
intervalli raccomandati dal fabbricante e al massimo ogni sei mesi”;
-
“prima d’ogni impiego bisognerà che i componenti siano integri (materiali e
saldature), verificare la movimentazione delle parti mobili e l’efficacia dei
dispositivi di blocco e di sblocco;
-
dopo ogni impiego, il lavoratore
dovrà esaminare l’integrità dei componenti (materiali e saldature) ed
effettuare una accurata pulizia di tutte le parti; nel caso che l’integrità e/o
la funzionalità del parapetto
provvisorio risultassero compromesse, deve essere sottoposto al controllo del
montatore o dal fabbricante, che deve fornire un parere al fine del riutilizzo
o della sostituzione”.
Il
sommario dell’articolo:
-
Premessa
-
Riferimenti normativi
-
Puntelli telescopici
-
Descrizione del sistema
-
Calcolo dei pannelli
-
Calcolo delle travi
-
Calcolo dei puntelli
-
Parapetti provvisori
-
Descrizione del sistema
-
Calcolo sistema Classe A
-
Calcolo sistema Classe B
-
Calcolo sistema Classe C
N.B.: Le
considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non
hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza
“ Puntelli
Telescopici e parapetti provvisori - Uso e calcolo”, a cura dell’ingegnere
Maurizio Magri, Responsabile U.O. Vigilanza Tecnica della Direzione Regionale
del Lavoro di Torino, articolo inserito sul sito del DPL di Modena e pubblicato
nell’inserto al numero 8-9 di agosto-settembre 2011 della rivista "ISL -
Igiene & Sicurezza del Lavoro” (formato
PDF, 1.84 MB).
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