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"Imparare dagli errori: l’importanza di utilizzare scarpe di sicurezza"

fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro

11/10/2011 - Siamo arrivati al terzo appuntamento con gli incidenti correlati ad un dispositivo di protezione personale di cui spesso si sottovaluta l’importanza: le scarpe di sicurezza.
Tuttavia questa volta non analizziamo gli infortuni caratterizzati dalla sua mancanza, ma gli infortuni dove la presenza di scarpe antinfortunistiche è stata rilevata come un elemento positivo, capace almeno di ridurre i danni dell’incidente.
Le dinamiche degli incidenti che analizziamo sono tratte dall’archivio di INFOR.MO. - strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
 
I casi
Il primo caso è relativo all’attività di sostituzione di un tratto di ciglio in travertino di un marciapiede su un tratto di strada urbana.
Un operaio, intento alla sostituzione di cigli in marmo su un tratto di marciapiede, si trova vicino alla zona ove altri due operai sono intenti a scaricare dei pezzi di marmo da un automezzo di proprietà della ditta. Ad un certo punto uno dei pezzi movimentati manualmente dai due operai scivola dal cassone dell'automezzo (la movimentazione avviene a mano trascinando sul pianale del mezzo i tratti fino al punto di poterli afferrare) colpendo l'operaio intento alla sostituzione dei cigli alla gamba sinistra provocandogli la frattura bifocale scomposta III distale del perone sinistro.
L' analisi dell'infortunio ha evidenziato:
- che “il datore di lavoro non ha fornito ai lavoratori per le azioni di sollevamento, di spostamento, di sostegno e di scarico, mezzi adeguati allo scopo ad evitare la caduta dall'alto dei pesi e i rischi di lesioni dorso-lombari”;
- la “mancanza di un preposto che si occupava della sicurezza”;
- che “i lavoratori non sono stati adeguatamente informati e formati”.
Tuttavia il lavoratore infortunato “indossava scarpe antinfortunistiche che, verosimilmente, a seguito dell'urto del marmo col piede, hanno evitato ulteriori danni all'arto in questione”.
 
Il secondo caso è invece relativo alla sistemazione/sostituzione di segnaletica stradale orizzontale e verticale .
Un operaio sta svolgendo il lavoro di sostituzione di un “palo metallico di segnaletica stradale verticale posizionato sul marciapiede nei pressi di un attraversamento pedonale anche a servizio di una scuola”. Precisamente sta cercando di “estrarre da terra (verosimilmente spezzare alla base) il palo da sostituire di diametro di 48 mm forzandolo in avanti e indietro”, quando improvvisamente il paletto cede spezzandosi di netto alla base (“evento facilitato anche dalla verosimile usura del palo stesso esposto agli agenti atmosferici”).
L'operaio sorpreso dal cedimento del palo perde l’equilibrio ed appoggia il piede destro all’indietro in posizione tale da non poter sorreggere in piedi il corpo. Cade così in terra “ed in seguito alla torsione del collo del piede, oltreché l'urto a terra”, avverte un forte dolore alla caviglia destra.
In seguito gli accertamenti effettuati dal posto di pronto soccorso si evidenzia “la frattura trimalleolare della caviglia destra con prognosi iniziale di gg 30 (87 totali)”.
Si rileva che al momento dell'infortunio l'operaio “indossava scarpe antinfortunistiche che potrebbero aver attutito l'impatto con il terreno ed il conseguente danno; tuttavia la sede della lesione lascia presupporre che l'impatto sia avvenuto in un settore della scarpa poco protetto”. Al di là del cedimento del palo siamo di fronte ad un errore procedurale: “le procedure di lavoro prevedevano che l'operazione di sfilamento dei vecchi pali avvenisse scalzando dapprima il materiale circostante il palo stesso in modo da allentarne la presa sul terreno”.
Il terzo caso è invece relativo ad attività di costruzione di una linea elettrica.
Mentre viene movimentato un palone metallico per il posizionamento nel terreno con l'ausilio di un' autogru, lo stesso fuoriesce dalla guida dell' imbracatura e colpisce l'infortunato al piede destro procurandogli un trauma da schiacciamento e la successiva amputazione del 5° dito del piede destro.
Le analisi hanno rilevato:
- una mancanza di protezioni, con riferimento a un accessorio di imbragatura per sollevamento;
- problemi relativi al terreno sconnesso;
- un errore di procedura nel “rizzamento” del palo metallico;
- la funzione “migliorativa” del danno relativa alla presenza di scarpe antinfortunistiche.
 
La prevenzione
Se la prevenzione si realizza anche attraverso l’uso dei dispositivi di protezione personale è bene analizzare anche le problematiche relative all’ eventuale rifiuto del lavoratore di indossare scarpe antinfortunistiche.
 
Lo facciamo riportando alcuni stralci di un articolo, pubblicato su MedicoCompetente e ripreso da PuntoSicuro, di Maurizio Del Nevo (Istituto di Formazione alla Prevenzione, ISFoP Milano).
 
In particolare si ricorda l’importanza dell’art. 2087 del Codice Civile ( L'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) e si ricorda che il “datore di lavoro è tenuto ad adottare anche quelle misure che, pur non previste dalla legge come obbligatorie, dovessero rendersi necessarie in base alla particolarità del tipo di lavoro svolto”.
“Dunque, nei casi in cui non esista un obbligo di comportamento imposto tassativamente dalla legge - in quanto già valutato come pericoloso dal legislatore - sarà il datore di lavoro a valutare, sotto propria responsabilità, se tale rischio appaia ‘prevedibile’ o meno: di conseguenza, in caso di infortunio dovuto a mancanza di scarpe antinfortunistiche, il datore di lavoro dovrà cercare di dimostrare al giudice come tale rischio di schiacciamento non fosse ragionevolmente prevedibile”.
Dunque, per riassumere, l' obbligo di indossare le scarpe antinfortunistiche scatta “ogni qualvolta risulti ‘prevedibile’ un rischio di lesioni ai piedi: tale prevedibilità dovrà essere valutata dal SPP in sede di valutazione dei rischi”.
 
Si ricorda inoltre che i doveri degli imprenditori “non si limitano a fornire i DPI, a disporre che questi vengano utilizzati e a fornire alcune informazioni sul corretto utilizzo di questi: l'art.18 comma 1f del D.Lgs 81/2008 infatti, impone all'imprenditore di richiedere l' osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, dell'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione. Gli artt.20 comma 1d e 78 comma 2 del D.Lgs 81/2008, che obbligano i lavoratori ad utilizzare in modo appropriato i DPI potrebbero essere utili, al massimo, per individuare una corresponsabilità del lavoratore, ma non esentano in alcun modo il datore di lavoro dai propri obblighi, specie alla luce del principio di equivalenza causale sancito dall'art.41 c.p.”.
 
“Il problema apparentemente si complica, però, quando il lavoratore presenta un certificato del medico curante o di uno specialista in cui viene certificata l'impossibilità ad indossare una scarpa antinfortunistica. In genere la documentazione medica si riferisce a patologie che il sanitario ritiene causate dalla scarpa o comunque a patologie che il continuare ad indossare la scarpa potrebbe aggravare. Le lamentele dei lavoratori in genere riguardano il peso della scarpa, la rigidità della suola e il fatto che il puntale in acciaio, nell'atto di accovacciarsi, preme sui metatarsi. Altre motivazioni classiche sono rappresentate, ad esempio, dall'eccessiva sudorazione che peggiorerebbe preesistenti micosi (piede d'atleta) o da malformazioni del piede incompatibili con la scarpa”.
 
Con riferimento all’art.76 comma 2c ( DPI devono tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore) del Decreto legislativo 81/2008, “di fronte all'esibizione da parte del lavoratore di un certificato medico attestante l'impossibilità di indossare le scarpe antinfortunistiche, al datore di lavoro non rimane altro che:
- consultare il medico competente (se nominato) chiedendogli se il problema del lavoratore (problema che dovrebbe comunque rimanere coperto da segreto medico) comporta davvero impossibilità o comunque usura nell'indossare il DPI. Talvolta il problema può essere infatti risolto dal medico o può trattarsi di un problema transitorio. Nel caso la ditta non abbia un medico competente può essere richiesta visita medica ai sensi dell'art.5 dello statuto dei lavoratori;
- nel caso i motivi medici siano effettivamente fondati la scelta migliore è ricercare una scarpa il più adatta possibile al lavoratore. In genere conviene indirizzare direttamente il lavoratore ad un negozio specializzato in modo che possa scegliere direttamente lui la scarpa antinfortunistica che gli provoca meno disagio. Restano ovviamente fermi i principi di idoneità delle caratteristiche antinfortunistiche della scarpa. In caso fosse addirittura necessario far costruire una scarpa "ad hoc" per il lavoratore, si aprirebbe però il problema della marchiatura CE o comunque della certificazione di conformità;
- nel caso non si riesca a trovare una scarpa adatta allo scopo non rimane che valutare il trasferimento del lavoratore ad altro reparto ove non vi sia rischio di schiacciamento e quindi obbligo di scarpe antinfortunistiche. Nel caso tale impossibilità derivi da oggettiva e giustificata motivazione medica si tratta di una vera e propria (sopravvenuta) non inidoneità alla mansione con tutte le conseguenze affrontate dalla Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite 7755/98”.

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