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"Documentazione di cantiere: ponteggi e castelli di carico"
fonte PuntoSicuro / Sicurezza sul lavoro
12/10/2011 - Sono molti i documenti che devono essere
compilati e tenuti all’interno di una cantiere edile: per semplificare questo
aspetto non secondario della gestione della sicurezza nel comparto edile,
PuntoSicuro ha già presentato la guida dal titolo “ Documentazione di
Cantiere”,
pubblicata sul sito del Comitato Paritetico
Territoriale di Bergamo e elaborata dal Coordinamento regionale dei CPT della
Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Milano, Lodi, Monza
Brianza, Pavia, Sondrio e Varese).
Questa
guida - aggiornata al 30 maggio 2011 - offre brevemente un quadro riassuntivo
della principale documentazione, relativa alla sicurezza, che deve essere
tenuta in un cantiere edile.
Dopo
esserci occupati, in precedenti articoli, di alcuni documenti generali
(fascicolo tecnico, piano di lavoro, dichiarazione di
conformità, richiesta di verifiche periodiche, registro di controllo, …) e
della documentazione relativa a impianto elettrico
e rumore ambientale,
vediamo oggi la
documentazione relativa
ai ponteggi e castelli di carico.
Libretto e
Autorizzazione ministeriale
Il
documento, che serve sempre in presenza di ponteggio, è destinato al
proprietario/utilizzatore (con riferimento al Decreto legislativo
81/2008
Titolo IV art 131). “Prima della realizzazione del ponteggio verificare la
presenza del suo libretto e dell’Autorizzazione Ministeriale”.
Piano di Montaggio,
Uso e Smontaggio ponteggi (Pi.M.U.S.)
È
un piano necessario prima di ogni operazione di montaggio, smontaggio e
trasformazione ponteggi (D. Lgs. 81/2008
Titolo IV art. 136 All. XXII).
E’
emesso dal datore di lavoro o persona competente dell'impresa addetta al
montaggio/smontaggio ponteggi ed è destinato a:
-
lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio
ponteggi;
-
utilizzatori del ponteggio.
La
guida ricorda che il PIMUS “deve sempre contenere anche le istruzioni sul
corretto uso del ponteggio da parte di tutti coloro che lo utilizzeranno.
Qualsiasi modifica/trasformazione del ponteggio deve essere preliminarmente
indicata nel Pi.M.U.S”.
Disegno esecutivo
del ponteggio
Il
documento serve sempre e comunque prima della realizzazione del ponteggio e successive
modifiche (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV 134 comma 2 Allegato XXII).
È
emesso da una persona competente ( datore di lavoro, preposto) del
montaggio del ponteggio ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Si
ricorda che “per i ponteggi che non superano i
20 metri di altezza e che sono conformi agli schemi tipo previsti nel libretto
e autorizzazione ministeriale deve essere redatto il Disegno Esecutivo (in
pianta ed in prospetto) dal quale risultino:
- le generalità e la firma della persona
competente che lo ha redatto;
- sovraccarichi massimi per impalcato;
-
indicazione degli appoggi e degli ancoraggi”.
Progetto (disegno
esecutivo con relazione di calcolo)
Documento
che serve prima della realizzazione del ponteggio/castello di carico (D. Lgs.
81/2008 Titolo IV art 133). È un documento redatto a cura di “architetto o
ingegnere abilitati” ed è diretto al proprietario/utilizzatore.
Anche
in questo caso si sottolinea che “i ponteggi di altezza
superiore ai 20 metri e quelli che non risultano conformi agli schemi di
impiego previsti nell'autorizzazione ministeriale e nel libretto del fabbricante,
devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
-
calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate
nell'autorizzazione ministeriale;
-
disegno esecutivo”.
Inoltre
è “vietato l'
uso promiscuo di elementi
strutturali di ponteggio aventi
autorizzazioni ministeriali diverse all'interno degli schemi previsti. Negli
altri casi (partenze e parapetti di sommità al di fuori degli schemi) occorre
un progetto specifico”.
Senza
dimenticare che “tutti i castelli di carico non previsti nell'autorizzazione
ministeriale devono essere allestiti in base ad un progetto”.
Registro di
Controllo
Documento
emesso dal costruttore (o in assenza il datore di lavoro) e diretto al
proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III
art. 71 co. 4 b).
La
“verifica dei contenuti dell'all. XIX e la sua registrazione può costituire
registro di controllo”.
Controllo iniziale
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio)
È
un documento che serve a fine montaggio (“anche per parti”) ed è emesso dal
datore di lavoro/ preposto al montaggio e
destinato al proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 titolo III Art 71, co.
8).
Il
"controllo iniziale" dell'art 71 co 8 – da effettuare "dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio" – serve a verificare il
corretto montaggio.
Si
ricorda inoltre che “prima del montaggio devono essere effettuati i controlli
di singoli elementi (vedi all.XIX, punto 1)”.
Documento relativo
ai controlli periodici/straordinari
È
un documento che serve “a seconda della programmazione ordinaria della
manutenzione del ponte, e per:
-
controlli periodici con frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite
dai fabbricanti o in assenza di queste dalle procedure del datore di lavoro;
-
controlli straordinari, ogni volta che intervengano eventi eccezionali”.
È
emesso dal datore di lavoro tramite personale competente/preposto (in caso di
locazione verificare contrattualmente a chi compete l'onere) ed è destinato al
proprietario/utilizzatore (D. Lgs. 81/2008 Titolo IV Allegato XIX Titolo III
art. 71 co. 8, co. 9 e Art 137 co. 1).
Queste
alcune delle
indicazioni riportate
nel presente volume:
-
“
prima del montaggio: devono essere
verificati tutti i singoli elementi che compongono il ponteggio (all.XIX, punto
1);
-
durante l'uso: successivamente al
montaggio del ponteggio, le verifiche
della struttura, devono essere effettuate ad intervalli periodici o dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungato non utilizzo”.
Per
concludere ricordiamo che, riguardo al tema delle verifiche
periodiche,
PuntoSicuro ha pubblicato diversi articoli relativi ai contenuti del Decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 aprile 2011 “Disciplina
delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo”.
Decreto la cui entrata in vigore è stata
recentemente prorogata al 24 gennaio 2012.
Coordinamento
Regionale dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione degli
infortuni,
l'igiene
e l'ambiente di lavoro nell'edilizia della Lombardia, “ Documentazione di
Cantiere”
(formato PDF, 1.08 MB).
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