Logo di PrevenzioneSicurezza.com
Lunedì, 25 Novembre 2024
News

"I quesiti sul decreto 81: PSC o DUVRI?"

fonte PuntoSicuro / Normativa

19/10/2011 -
Quesito
Sono RSPP di un impianto di Termovalorizzazione e ho una domanda da porre. Nel caso del rifacimento del rivestimento in refrattario del forno da parte di una ditta esterna è necessario redigere il PSC, trattandosi di lavori edili, o è sufficiente  elaborare il DUVRI?
Risposta
Quella della definizione delle attività alle quali applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, è un argomento molto discusso in quanto il legislatore, allorquando ha inteso definire i cantieri temporanei o mobili, è stato un po’ lacunoso per cui la domanda del tipo di quella formulata dal lettore è molto ricorrente.
 
Nei casi in cui si tratta di fare degli interventi di manutenzione o di ristrutturazione  su impianti che possono comunque comportare anche la esecuzione di lavori di natura edile lo scrivente è solito fare delle considerazioni che qui vanno a ripetersi.
 
I primi dubbi sull’applicazione della cosiddetta Direttiva Cantieri alla installazione, ristrutturazione, trasformazione, rinnovamento, riparazione e smantellamento di impianti, sono sorti a seguito della lettura del comma 2 dell’allegato I del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, che per la prima volta ha recepita in Italia la Direttiva stessa, allorquando nel riportare l’elenco dei lavori edili o di genio civile che sono da considerare cantiere temporaneo o mobile, ai fini della applicazione dello stesso decreto legislativo, veniva indicato che:
 
“Sono inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II”,
 
tenendo presente che il citato comma 1 dell’Allegato I del D. Lgs. n. 494/1996 era quello con il quale veniva indicato un elenco di lavori da ritenersi lavori edili o di genio civile e riguardanti quei lavori che possiamo definire edili o di genio civile veri e propri e cioè i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o altri materiali, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro e che l’allegato II dello stesso decreto era quello nel quale venivano indicati dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Già il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare 18/3/1997 n. 41, contenente le prime direttive per l’applicazione del D. Lgs. n. 494/1996 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 dell’1/4/1997, aveva precisato in merito alla applicazione agli impianti di tale decreto, facendo riferimento proprio al punto 2 dell’allegato I, che le lavorazioni nello stesso indicate, fra le quali venivano riportate quelle relative agli impianti, rientravano nel campo di applicazione del decreto medesimo solo nella ipotesi in cui si svolgessero all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportassero lavori di tal genere ed aveva aggiunto, altresì, a titolo esemplificativo  che “ l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile”.
 
Successivamente con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, che ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 494/1996 si è provveduto, probabilmente proprio per chiarire tale circostanza,  ad eliminare significativamente dal punto 2 dell’allegato I sopraindicato il periodo riguardante “ la ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II” che compariva nella versione originale del decreto.
 
Con l’emanazione poi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che ha abrogato il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. ma che lo ha sostanzialmente recepito nel Capo I del Titolo IV, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, già riportato nell’allegato I del D. Lgs. n. 494/1996, è stato inserito nell’allegato X del nuovo decreto legislativo e dalla sua lettura emerge chiaramente che è stata confermata la eliminazione del riferimento ai lavori sugli impianti ed in più è stato precisato, anche se solo con riguardo agli impianti elettrici, che l’applicazione delle disposizioni relative ai cantieri temporanei o mobili va riferita solo ai lavori relativi alle “ parti strutturali” degli impianti elettrici stessi. A tal proposito è da precisare ancora che successivamente con il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 81/2008, nell’art. 88 relativo al campo di applicazione nel comma 2 è stata aggiunto, rispetto alla versione originale, la lettera g-bis secondo la quale le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili non si applicano “ ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” ed in più si fa rilevare che, quando nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, è stato fatto riferimento alle linee elettriche, per la cui costruzione erano sorti i primi dubbi, è stato precisato che l’applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili è da riferirsi anche essa ai lavori sulle “ parti strutturali” delle linee elettriche e non sulle linee elettriche stesse.
 
Alla luce di quanto sopra detto quindi nonché sulla base delle considerazioni appena svolte lo scrivente in definitiva ritiene che ai lavori di cui al quesito non si debbano applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Si fa comunque osservare che quello della individuazione se applicare o meno le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è in verità un falso problema in quanto se pure non si ritiene che sussistano gli obblighi da parte del committente di nominare il coordinatore e di far redigere il PSC, obblighi tra l’altro che come è noto scattano solo nel caso della presenza in cantiere di più imprese esecutrici, potrebbe comunque sussistere la convenienza da parte dello stesso a volerlo fare in quanto pur non ritenendo che non siano applicabili le disposizioni di cui al Titolo IV devono comunque essere applicate quelle di cui all’art. 26 del Titolo I relative all’affidamento dei lavori in appalto secondo le quali ugualmente il committente datore di lavoro, effettuandosi i lavori appaltati nell’ambito della propria azienda, è  tenuto a coordinare e cooperare con le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed i lavoratori autonomi che riceve all’interno della propria azienda, fosse pure un’unica impresa, nonché a fare preventivamente la verifica della idoneità tecnico professionale delle stesse, a scambiarsi con esse le informazioni in relazione ai rischi specifici, ad individuare i rischi interferenziali ed a redigere in collaborazione con ogni singolo appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali ( DUVRI), che sostanzialmente contiene gli stessi elementi del PSC che il committente invia alla ditta appaltatrice e del POS che l’impresa esecutrice restituisce al committente stesso, ed è tenuto altresì ad effettuare, in esecuzione dei lavori, la verifica che le misure individuate nello stesso DUVRI siano state tutte realizzate.
 


Segnala questa news ad un amico

Questa news è stata letta 1046 volte.

Pubblicità

© 2005-2024 PrevenzioneSicurezza.com. Tutti i diritti sono riservati.

Realizzato da Michele Filannino