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"I quesiti sul decreto 81: PSC o DUVRI?"
fonte PuntoSicuro / Normativa
19/10/2011 -
Quesito
Sono RSPP di un impianto di
Termovalorizzazione e ho una domanda da porre. Nel caso del rifacimento del
rivestimento in refrattario del forno da parte di una ditta esterna è
necessario redigere il PSC, trattandosi di lavori edili, o è sufficiente elaborare il DUVRI?
Risposta
Quella della definizione delle
attività alle quali applicare le disposizioni di cui al Titolo IV del D.
Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, è un argomento molto discusso in quanto il legislatore,
allorquando ha inteso definire i cantieri temporanei o mobili, è stato un po’
lacunoso per cui la domanda del tipo di quella formulata dal lettore è molto
ricorrente.
Nei casi in cui si tratta di fare
degli interventi di manutenzione
o di ristrutturazione su impianti che
possono comunque comportare anche la esecuzione di lavori di natura edile lo scrivente
è solito fare delle considerazioni che qui vanno a ripetersi.
I primi dubbi
sull’applicazione della cosiddetta Direttiva
Cantieri alla installazione, ristrutturazione, trasformazione,
rinnovamento, riparazione e smantellamento di impianti, sono sorti a seguito
della lettura del comma 2 dell’allegato I del D. Lgs. 14/8/1996 n. 494, che per
la prima volta ha recepita in Italia la Direttiva stessa, allorquando nel
riportare l’elenco dei lavori edili o di genio civile che sono da considerare
cantiere temporaneo o mobile, ai fini della applicazione dello stesso decreto
legislativo, veniva indicato che:
“Sono
inoltre lavori edili o di genio civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio
di elementi prefabbricati, la ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il
consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che
comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II”,
tenendo presente che il citato comma 1 dell’Allegato I
del D. Lgs. n. 494/1996 era quello con il quale veniva indicato un elenco di
lavori da ritenersi lavori edili o di genio civile e riguardanti quei lavori
che possiamo definire edili o di genio civile veri e propri e cioè i lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e
risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o altri materiali, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale
e di sterro e che l’allegato II dello stesso decreto era quello nel quale
venivano indicati dei lavori comportanti rischi particolari per la salute e la
sicurezza dei lavoratori.
Già il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
con la Circolare
18/3/1997 n. 41, contenente le prime direttive per l’applicazione del D.
Lgs. n. 494/1996 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 dell’1/4/1997,
aveva precisato in merito alla applicazione agli impianti di tale decreto, facendo
riferimento proprio al punto 2 dell’allegato I, che le lavorazioni nello stesso
indicate, fra le quali venivano riportate quelle relative agli impianti,
rientravano nel campo di applicazione del decreto medesimo solo nella ipotesi
in cui si svolgessero all'interno di un cantiere
edile o di genio civile ovvero comportassero lavori di tal genere ed aveva
aggiunto, altresì, a titolo esemplificativo che “
l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra
nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata
alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/1996 solo qualora venga svolta
all'interno di un cantiere edile o di genio civile”.
Successivamente con il D. Lgs. 19/11/1999 n. 528, che
ha apportato delle modifiche al D. Lgs. n. 494/1996 si è provveduto,
probabilmente proprio per chiarire tale circostanza, ad eliminare significativamente
dal punto 2 dell’allegato I sopraindicato il periodo riguardante “
la ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento, la riparazione, lo smantellamento, il
consolidamento, il ripristino e il montaggio e smontaggio di impianti che
comportano lavori di cui al comma 1 o all'allegato II” che compariva nella
versione originale del decreto.
Con l’emanazione poi del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, che ha
abrogato il D. Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. ma che lo ha sostanzialmente recepito nel
Capo I del Titolo IV, l’elenco dei lavori edili o di ingegneria civile, già
riportato nell’allegato I del D. Lgs. n. 494/1996, è stato inserito
nell’allegato X del nuovo decreto legislativo e dalla sua lettura emerge
chiaramente che è stata confermata la eliminazione del riferimento ai lavori
sugli impianti ed in più è stato precisato, anche se solo con riguardo agli impianti
elettrici, che l’applicazione delle disposizioni relative ai cantieri
temporanei o mobili va riferita solo ai lavori relativi alle “
parti strutturali” degli impianti
elettrici stessi. A tal proposito è da precisare ancora che successivamente con
il D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, che ha apportato modifiche ed integrazioni al D.
Lgs. n. 81/2008, nell’art. 88 relativo al campo di applicazione nel comma 2 è
stata aggiunto, rispetto alla versione originale, la lettera g-bis secondo la
quale le disposizioni sui cantieri temporanei o mobili non si applicano “
ai lavori relativi a impianti elettrici, reti
informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino
lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X” ed in più si fa
rilevare che, quando nell’allegato X del D. Lgs. n. 81/2008, così come
modificato dal D. Lgs. n. 106/2009, è stato fatto riferimento alle linee
elettriche, per la cui costruzione erano sorti i primi dubbi, è stato precisato
che l’applicazione delle disposizioni sui cantieri temporanei o mobili è da
riferirsi anche essa ai lavori sulle “
parti
strutturali” delle linee
elettriche e non sulle linee elettriche stesse.
Alla luce di quanto sopra detto quindi nonché sulla
base delle considerazioni appena svolte lo scrivente in definitiva ritiene che
ai
lavori di cui al quesito non si debbano applicare le disposizioni di cui al
Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Si fa comunque osservare che quello della individuazione se
applicare o meno le disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è in
verità un falso problema in quanto se pure non si ritiene che sussistano gli obblighi
da parte del committente di nominare il coordinatore e di far redigere il PSC,
obblighi tra l’altro che come è noto scattano solo nel caso della presenza in
cantiere di più imprese esecutrici, potrebbe comunque sussistere la convenienza
da parte dello stesso a volerlo fare in quanto pur non ritenendo che non siano applicabili
le disposizioni di cui al Titolo IV devono comunque essere
applicate quelle di cui all’art. 26 del Titolo I relative all’affidamento
dei lavori in appalto secondo le quali ugualmente il committente datore di
lavoro, effettuandosi i lavori appaltati nell’ambito della propria azienda, è tenuto a
coordinare
e cooperare con le imprese appaltatrici, subappaltatrici ed i lavoratori
autonomi che riceve all’interno della propria azienda, fosse pure un’unica
impresa, nonché a fare preventivamente la
verifica
della idoneità tecnico professionale delle stesse, a scambiarsi con esse le
informazioni in relazione ai rischi specifici, ad individuare i rischi
interferenziali ed a redigere in collaborazione con ogni singolo appaltatore il
documento unico di valutazione dei rischi
interferenziali (
DUVRI), che sostanzialmente
contiene gli stessi elementi del PSC che il committente invia alla ditta
appaltatrice e del POS che l’impresa esecutrice restituisce al committente stesso,
ed è tenuto altresì ad effettuare, in esecuzione dei lavori, la verifica che le
misure individuate nello stesso DUVRI
siano state tutte realizzate.
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